Nella richiesta di risarcimento per responsabilità sanitaria, la vittima rappresenta un rapporto causale tra la prestazione medica – nel caso un intervento per l’asportazione di un’ernia – e le conseguenze dannose per la salute. Il paziente deve però poter aggiustare il tiro qualora, all’esito delle perizie, emerga uno specifico profilo di colpa medica. Una precisazione che non può essere considerata una nuova domanda e giudicata inammissibile. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 27595/2026, accogliendo il ricorso di una donna contro l’Asl.

La paziente, sottoposta a un intervento per un’ernia del disco e poi nuovamente operata, aveva chiesto il risarcimento dei postumi permanenti. Inizialmente aveva contestato l’inesatta esecuzione dell’operazione. Il Tribunale però aveva negato il risarcimento affermando che l’obesità non costituiva una controindicazione all’operazione, ma soltanto un fattore di rischio. Proposto appello, la paziente ha sostenuto che il giudice di primo grado aveva travisato il contenuto della consulenza che invece aveva ritenuto imprudente l’intervento su una persona obesa. La Corte di secondo grado ha rigettato l’impugnazione sul presupposto che il Tribunale aveva correttamente escluso profili di colpa sia nella esecuzione dell’intervento, sia nella scelta di effettuarlo nonostante l’obesità della persona.

Nell’accogliere il ricorso, la Terza sezione civile sembra voler allargare la portata della domanda risarcitoria che non può essere irrigidita entro dettagli tecnici che il paziente non è in grado di conoscere fin dall’inizio e che possono emergere soltanto nel corso dell’istruttoria.

Nella responsabilità civile sanitaria, scrive la Corte richiamando un precedente (10901/2024)), “non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l’attore, dopo avere allegato nell’atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria”. Il fatto, prosegue, va inteso nella sua “essenzialità materiale”, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate, possano avere portata preclusiva. E questo anche per l’inesigibilità dell’individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all’esito dell’istruttoria e dell’espletamento di una c.t.u..

Nella interpretazione della domanda giudiziale, continua l’ordinanza, “il fatto deve essere individuato in base a criteri giuridici e non puramente materiali, identificandosi con il titolo della pretesa azionata, in quanto tale ricomprendente tutto ciò che è comunque relativo, strumentale o accessorio alla prestazione dedotta in giudizio come derivante da uno specifico contratto” (Cass. 24656/2024).

Del resto, se il fatto “è del tutto conoscibile soltanto avvalendosi da esperti, non può pretendersi configurato in completa misura anteriormente all’esperimento della fase istruttoria. In questo senso, una recente pronuncia della Cassazione (n. 284/2026) ha chiarito che: “In tema di responsabilità sanitaria, l’onere di allegazione dell’attore va commisurato alla concreta possibilità di conoscere gli aspetti tecnici del fatto e può ritenersi soddisfatto quando l’attore assume che la patologia è causalmente correlata alla prestazione sanitaria effettuata”. Non vi è, dunque, la “necessità di enucleazione o indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici della colpa medica”, che potrebbero essere “conosciuti e conoscibili soltanto da esperti del settore”. La conseguenza è che, “la sussistenza del nesso causale può essere affermata anche quando non è possibile individuare, ex ante, lo specifico segmento della prestazione che ha determinato il danno”.

 Pertanto, nel caso in esame la domanda, come specificata anche alla luce della successiva consulenza tecnica, non risulta nuova o inammissibilmente modificata. La Cassazione ha quindi cassato la decisione con rinvio alla Corte d’appello di Venezia.

Riproduzione riservata Ⓒ