Nel giudizio avente ad oggetto la restituzione di somme date a mutuo – sottolinea in sentenza la Corte d’Appello di Venezia (sezione I, sentenza 5 maggio 2026 n. 1048) - la circostanza che il convenuto ammetta di avere ricevuto il denaro da parte dell’attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce un’eccezione in senso sostanziale, così da invertire l’onere probatorio.
Invero, negare l’esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l’inefficacia, la modificazione...

