Innanzi al Tribunale di Pescara (sentenza 15 luglio 2026 n. 858) è formulata domanda ex art. 9 L. n. 898/1970, norma che consente al Giudice adito l’esercizio del potere di ripartire la pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge, pronunciando una sentenza costitutiva, suscettibile di incidere sul rapporto pensionistico come riconosciuto dall’ente erogatore in favore del solo coniuge superstite. 

Controversie senza natura previdenziale

Tali controversie (cioè quelle aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell’unica...

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