Il riparto di giurisdizione in materia di revisione dei prezzi. Questo il tema affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza 4 dicembre 2025 n. 9568
LA MASSIMA
Competenza e giurisdizione - Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Presupposti.
Un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 133 c.p.a. esclude dalla giurisdizione esclusiva le vicende in cui la materia del contendere non involga l'esercizio di poteri riconducibili, nemmeno in via indiretta, alle funzioni pubblicistiche dell'amministrazione; a tali fini non è sufficiente l'attinenza della vicenda ad interessi di ordine pubblicistico - in qualche misura sempre implicati nell'agire della pubblica amministrazione - dovendo stabilirsi se, in funzione del perseguimento di quell'interesse, l'amministrazione sia o meno dotata di un potere di supremazia.
Competenza e giurisdizione - Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione - Revisione prezzi - Giurisdizione esclusiva - Presupposti.
Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., soltanto laddove la pubblica amministrazione mantenga una posizione di supremazia rispetto all'operatore economico e, sia, quindi, ravvisabile la spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico. Pertanto, se il contenuto della clausola individua puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza a tale obbligo di un diritto soggettivo dell'appaltatore, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Competenza e giurisdizione - Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione - Revisione prezzi - Previsione legislativa - Modalità di calcolo - Giurisdizione.
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario laddove la parte ricorrente non invochi l'applicazione di una clausola contrattuale di revisione del prezzo, bensì l'applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento automatico, introdotto direttamente dalla legge, come quello previsto dall'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore (ossia i prezziari regionali aggiornati) quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia.
Competenza e giurisdizione - Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione - Fase esecutiva - Rapporto paritetico - Giurisdizione.
Rientrano nella giurisdizione ordinaria, in base al criterio della causa petendi, le pretese di carattere patrimoniale, aventi natura di diritti soggettivi, relative al rapporto contrattuale in quanto il potere amministrativo non è ravvisabile quando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del contraente, sia sorto il vincolo contrattuale e siano in contestazione, in assenza di atti autoritativi, la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti sul piano del rapporto.
Il repentino aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, conseguente agli sviluppi del conflitto russo-ucraino, ha determinato una situazione di emergenza economica di portata sistemica, le cui ricadute si sono manifestate tanto nel settore delle attività economiche private quanto nell’ambito dei contratti pubblici.
In particolare, l'eccezionale incremento dei costi di produzione ha inciso in modo significativo sull'equilibrio economico dei rapporti contrattuali in corso di esecuzione...


