Integra grave irregolarità gestionale idonea a giustificare la revoca giudiziale dell’amministratore la pretesa di subordinare l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione condominiale al pagamento di somme, specie quando vengano imposti corrispettivi elevati per la consultazione degli atti o procedure unilateralmente disciplinate mediante regolamenti predisposti dall’amministratore. Tale condotta compromette il rapporto fiduciario sotteso al mandato e configura una gestione incompatibile con i doveri di correttezza, trasparenza e diligenza.
Lo precisa il decreto del Tribunale di Milano pubblicato il 15 maggio 2026.
Il diritto di accesso non può trasformarsi in una fonte di profitto
Il decreto camerale ambrosiano esamina la tendenza di alcuni amministratori ad ostacolare l’accesso dei condòmini ai documenti attraverso l’imposizione di costi, formalità e procedure non previste dalla legge. Nel caso trattato, l’amministratrice aveva predisposto un regolamento interno con cui subordinava la consultazione degli atti al pagamento di importi elevati per ogni sessione di visione qualificando l’attività straordinaria ed estranea al mandato.
Il Collegio ha ritenuto tale comportamento incompatibile con il diritto riconosciuto a ciascun condomino di prendere visione ed estrarre copia dei documenti. Possono essere chiesti i costi di riproduzione delle copie, ma l’accesso agli atti non può essere trasformato in un servizio a pagamento assoggettato a tariffe dissuasive. Diversamente, si consentirebbe all’amministratore di svuotare di contenuto un diritto fondamentale di controllo, rendendo economicamente gravoso ciò che la legge considera strumento essenziale di trasparenza.
L’amministratore è custode dei carteggi condominiali e non è proprietario della stessa documentazione. Deve favorirne la consultazione secondo criteri di ragionevolezza e collaborazione senza frapporre ostacoli economici idonei a limitarne il controllo.
Trasparenza documentale e obblighi informativi
La revoca non è stata disposta solo per la questione dell’accesso agli atti. Il collegio ha attribuito rilievo anche all’omesso rilascio della attestazione sullo stato dei pagamenti e liti pendenti, documento che il condomino ha diritto di ottenere e che riveste importanza nelle vendite immobiliari e verifiche sulla situazione amministrativa del condominio. La risposta generica fornita dall’amministratrice è stata ritenuta insufficiente poiché non consentiva al richiedente di conoscere l’esistenza e le caratteristiche dei contenziosi in corso. Da ciò emerge un ulteriore principio: la trasparenza non si esaurisce nella conservazione dei documenti; richiede una concreta attività informativa che permetta ai condòmini di conoscere lo stato della gestione e di esercitare consapevolmente i propri diritti.
L’amministratore non svolge soltanto funzioni contabili o esecutive, ma rappresenta il principale garante della circolazione delle informazioni all’interno del condominio. Ogni atteggiamento reticente, dilatorio o formale rischia di compromettere il rapporto fiduciario che costituisce il presupposto della permanenza nell’incarico.
Il venir meno della fiducia e la nozione estensiva di grave irregolarità
Il tribunale ribadisce che l’elenco delle gravi irregolarità ha carattere esemplificativo per cui il giudice può valutare anche comportamenti non espressamente previsti dalla norma purché idonei ad evidenziare una gestione anomala o incompatibile con i doveri dell’amministratore. La pronuncia conferma un orientamento rigoroso: per ottenere la revoca giudiziale è sufficiente che il comportamento dell’amministratore riveli una gestione opaca, ostativa ai controlli o potenzialmente confliggente con gli interessi del condominio. Quando il diritto di accesso viene ostacolato mediante richieste economiche indebite e la trasparenza amministrativa viene compromessa, il rapporto fiduciario risulta irrimediabilmente incrinato e la prosecuzione del mandato non appare più compatibile con le finalità della funzione.

