La Corte d’Appello di Roma (sezione IV, sentenza 13 luglio 2026, n. 5883), quanto all’azione revocatoria ordinaria, precisa in sentenza come la locuzione “atti di disposizione” implichi che essi siano espressione della decisione arbitraria del debitore. Restano conseguentemente esclusi dalla revoca gli atti dovuti, vale a dire quelli compiuti in adempimento di una obbligazione, come espressamente sancito dall’art. 2901, III, c.c., con riguardo all’adempimento di un debito scaduto.

Principio di non contraddizione

Tale previsione normativa è coerente con il generale principio di non contraddizione in forza del quale, se un determinato atto è dovuto, quindi imposto dall’ordinamento - quale appunto è l’adempimento di un debito - questo non potrebbe essere al contempo ritenuto pregiudizievole per i creditori e, dunque, riprovato dall’ordinamento stesso. 

In altri termini, l’adempimento di un debito scaduto, siccome posto in essere per ottemperare ad un obbligo, deve ritenersi efficace e insuscettibile di revocatoria.

In quest’ottica, che l’esenzione dalla revocatoria ordinaria dell’adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall’art. 2901, III, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l’alienazione di un bene che sia stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all’adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale preciso scopo, ponendosi in tale ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, così potendosene escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.

La possibilità di estendere alla vendita di un bene immobile l’esenzione dalla revocatoria ordinaria prevista dal codice civile per “l’adempimento di un debito scaduto” presuppone così l’accertamento di una rigorosa strumentalità tra vendita e adempimento, tale per cui, da un lato, l’adempimento non sarebbe stato possibile in altro modo e, dall’altro lato, l’intero prezzo sia stato destinato al pagamento di debiti scaduti.

La parte di prezzo eccedente per pagare debiti scaduti

Si deve rilevare che, per la parte di prezzo eccedente quella usata per pagare debiti scaduti, la vendita di un bene immobile determina una trasformazione del patrimonio del debitore, il quale si ritrova ad essere titolare, invece che del bene, di una somma di denaro; e, come noto, anche la variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore arreca pregiudizio al creditore, laddove essa renda più facile l’elusione della responsabilità patrimoniale e più ardua la soddisfazione del titolare del diritto di credito.

A ben vedere, l’esenzione dall’azione revocatoria di cui all’art. 2901, III, c.c. non è basata sull’assenza di pregiudizio per gli altri creditori (che invece ben potrebbe esserci, se non ci sono altri beni sui quali questi ultimi possano soddisfarsi), ma soltanto sul principio prior in tempore potior in iure, tipico del diritto civile e derogato, invece, nell’ambito del diritto concorsuale (quondam fallimentare), ove prevalgono le norme che, a determinare condizioni, tutelano la par condicio creditorum. 

Al di fuori dell’ambito dell’insolvenza dell’impresa commerciale, chi riceve il pagamento di un credito liquido ed esigibile è sempre tutelato dal diritto, a prescindere dal pregiudizio che possano subire altri creditori, anche se dotati di privilegio di grado poziore.

Conclusioni

L’analogia con l’ipotesi prevista nell’art. 2901, III, c.c., non va dunque cercata nell’assenza di pregiudizio per gli altri creditori (o per il creditore che agisce in revocatoria), bensì nella completa assimilabilità della vendita del bene immobile con il pagamento di debiti scaduti.

E tale assimilabilità non è ravvisabile nel caso in cui il prezzo della compravendita sia destinato solo in parte al pagamento di debiti scaduti.

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