Civile

Revocatoria più ampia sul trust

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di Giovanni Negri

Legittima la revocatoria anche contro il “semplice” atto istitutivo di un trust. Lo afferma la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10498 della Prima sezione civile depositata ieri. Respinto il ricorso presentato dalla difesa contro la sentenza della Corte d’appello che aveva certificato l’illegalità del trust su numerosi beni immobili del fideiussore di una srl, debitrice di somme assai rilevanti nei confronti di una banca. Nota di colore, se si vuole: il trustee cui i beni erano stati trasferiti è un sacerdote, parente del fideiussore.

L’impugnazione aveva contestato, tra l’altro, l’assogettabilità a revocatoria dell’atto di istituzione dei trust, sostenendo invece che questa può avere per oggetto unicamente l’atto di disposizione, con il quale i beni sono trasferiti al fiduciario. La distinzione sarebbe quasi “ontologica”, visto che con l’atto istitutivo il disponente esprime la volontà di costituire un trust, mentre con l’atto dispositivo si realizza il passaggio a titolo gratuito dei beni in trust al trustee.

La Cassazione non è stata però di questo avviso sottolineando piuttosto che se pure è vero che nel trust è dispositivo l’atto con il quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust, tuttavia non questo non ha come conseguenza il fatto che la revocatoria possa essere indirizzata solo nei confronti di questo.

Infatti, quando, come nel caso esaminato, all’atto istitutivo fa seguito l’effettiva disposizione, allora l’azione revocatoria con bersaglio l’atto istitutivo è nelle condizioni di potere raggiungere l’obiettivo di inefficacia della successiva disposizione. Certo, bisogna che poi sia seguita la disposizione del bene. Però, osserva la Corte, «l’atto di trasferimento e intestazione del bene conferito al trustee non risulta essere atto isolato e autoreferente. Nella complessiva dinamica di un’operazione di trust, lo stesso si pone, per contro, non solo come atto conseguente, ma prima ancora come atto dipendente dall’atto istitutivo».

Del resto, ricorda ancora la sentenza, il trustee è titolare di un ufficio ed è quindi proprietario non nell’interesse proprio ma in quello altrui secondo modi e termini dettati dall’atto istitutivo.

Corte di Cassazione, ordinanza 15 aprile 2019, n. 10498

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