Nella revocatoria delle rimesse bancarie resta decisiva la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie: è revocabile la rimessa che costituisce pagamento di un credito liquido ed esigibile. La riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione costituisce fatto impeditivo, la cui allegazione e prova spettano alla banca convenuta. La Corte di Cassazione, Prima sezione, con ordinanza 26003 del 2026, chiarisce che la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione costituisce...
Riproduzione riservata Ⓒ

