L’adita Corte d’Appello di Ancona (sezione lavoro, sentenza 27 gennaio 2026 n. 73) osserva, preliminarmente, come i contratti collettivi del pubblico impiego siano inderogabili e dotati di efficacia erga omnes, quale conseguenza del vincolo ex lege gravante sulle amministrazioni di conformarsi agli impegni assunti con i contratti stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (articolo 45, II, del Dlgs n. 165/2001); pertanto, trattandosi di fonte normativa eteronoma, i contratti collettivi devono essere applicati nel lavoro pubblico anche in difetto di loro produzione in giudizio. 

Il dirigente pubblico

In particolare, il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell’esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l’efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo. 

E cioè a dire, il detto potere del dirigente pubblico, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, alla cessazione del rapporto non comporta la perdita del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro, in esercizio dei propri poteri di vigilanza ed indirizzo sul punto, non dimostra di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento.

I principi di diritto

In tema sono da ritenersi operativi i seguenti principi di diritto:

A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;

B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;

C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; - di averlo al contempo avvisato - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Conclusioni

In conclusione, l’assetto sostanziale della fattispecie deve muovere dalla verifica di cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute e quali fossero in rapporti tra quella (asserita) endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, il tutto con la regola ultima di giudizio che, nei casi incerti, pone l’onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore. Alla luce di tale orientamento, anche se la contrattazione collettiva prevede uno specifico obbligo per il dirigente di comunicare al datore di lavoro la pianificazione delle ferie compatibilmente con le esigenze di servizio, la valutazione in ordine all’indennità per ferie non godute deve muovere, in ogni caso, dalla verifica della condotta tenuta dal datore di lavoro affinché le ferie siano effettivamente godute.

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