Riconoscimento del diritto alla provvigione del mediatore immobiliare
Mediazione immobiliare - Diritto alla provvigione - Conclusione dell'affare in senso economico-giuridico.
Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, con la conseguenza che anche la conclusione di un'opzione, contratto nel quale vi sono due parti che convengono che una di esse resti vincolata dalla propria dichiarazione mentre l'altra resta libera di accettarla o meno, può far sorgere tale diritto. Va invece escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, per esempio, nell'ipotesi del "preliminare di preliminare".
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 19 novembre 2019 n. 30083
Contratti - Mediazione - Diritto del mediatore alla provvigione - Presupposti - Perfezionamento dell'affare - Estremi.
In tema di mediazione, il diritto del mediatore alla provvigione matura in relazione al perfezionamento dell'affare (artt. 1754 e 1755 c.c.), cioè dell'operazione commerciale intermediata, indipendentemente dalla natura dei soggetti che formalmente si intestino gli effetti giuridici del corrispondente contratto. Condizione perché sorga il diritto alla provvigione è l'identità dell'affare proposto con quello concluso: identità che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione conclusiva, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 16 maggio 2014 n. 10833
Mediazione - Provvigione - Condizione - Conclusione dell'affare - Nozione - Accertamento - Requisiti.
In tema di mediazione, costituisce affare, ai sensi dell'art. 1754 cod. civ., al fine del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra due parti. Tale operazione, benché da intendersi in senso generico ed empirico, deve, tuttavia, essere sufficientemente individuata nella sua consistenza storica.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 25 ottobre 2010 n. 21836
Mediazione - Provvigione - Condizione - Conclusione dell'affare - Nozione - Identità dell'affare proposto con quello concluso – Sostituzione parziale delle parti originarie - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del mediatore del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto il diritto alla provvigione nonostante la parte messa in contatto per l'acquisto avesse poi concluso la vendita in comproprietà con il coniuge).
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 9 aprile 2009 n. 8676
Provvigione - Diritto alla - Condizioni - Affare - Nozione - Conseguenze - Sostituzione delle parti originarie nella stipulazione conclusiva - Irrilevanza - Fattispecie.
L'affare, la cui conclusione per effetto dell'intervento del mediatore genera il diritto di quest'ultimo alla provvigione, deve intendersi in senso generico ed empirico, come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti. Condizione perché sorga il diritto alla provvigione è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione conclusiva, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale. (Nella specie, in applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha escluso che dovesse escludersi il diritto del mediatore alla provvigione solo perché il contratto definitivo anziché dall'originario promittente acquirente era stato concluso da costui e dalla di lui moglie).
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 9 aprile 2009 n. 8676
Mediazione - Provvigione - Condizione - Conclusione dell'affare - Nozione - Identità dello stesso - Requisiti – Fattispecie.
L'affare, la cui conclusione per effetto dell'intervento del mediatore genera il diritto di quest'ultimo alla provvigione, deve intendersi in senso generico ed empirico, come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti. Condizione perché sorga il diritto alla provvigione è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione conclusiva, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale. (Nella specie, il mediatore aveva messo in contatto due società per la vendita di un immobile, successivamente detto bene era stato venduto a una terza società, che lo aveva poi concesso in leasing alla prima aspirante compratrice. Il giudice del merito ha ritenuto insussistente il diritto del mediatore alla provvigione, non ravvisando dell'identità tra l'affare intermediato e quello concluso, essendo irrilevante che la prima società avesse la disponibilità dell'immobile, traendo questa origine da locazione finanziaria; la S.C., in applicazione del suesposto principio ha confermato detta decisione).
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 6 settembre 2001 n. 11467