Tribunale amministrativo regionale per la lombardia di milano, terza sezione, sentenza del 4 settembre 2024 n. 2370

L'ANALISI DELLA DECISIONE

Nel caso in cui si formi il silenzio ex art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971, la parte ricorrente non ha l'onere di immediata impugnazione dello stesso. In alternativa a tale gravame, la parte può decidere, infatti, di aspettare che l'Amministrazione adotti una decisione espressa sul rimedio giustiziale; ciò in quanto con il d.P.R. 1199/1971, il legislatore non ha voluto assegnare alla disciplina del silenzio in materia di ricorso gerarchico natura fattizia, ma ha piuttosto recuperato una dimensione comportamentale di tale silenzio quale "rifiuto di annullamento", in grado di produrre non effetti sostanziali, ma soltanto processuali, di abilitazione del ricorrente all'immediata proposizione del ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di base.

La vicenda processuale

Nella primavera del 2023, una società proprietaria di un dipinto settecentesco chiedeva al competente Ufficio Esportazioni presso la locale Soprintendenza delle belle arti il rilascio dell'attestato di libera circolazione ex articolo 68 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel mese di maggio, la Pubblica Amministrazione respingeva la richiesta della proprietaria ed avviava, allo stesso tempo, il procedimento per la dichiarazione di interesse storico-culturale dell'oggetto in questione...

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