Civile

Ricorso per cassazione, contro le sentenze della Corte dei conti ammesso solo per motivi di giurisdizione

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di Mario Finocchiaro

Il ricorso per cassazione contro le sentenze della Corte dei conti è ammesso solo per motivi attinenti alla giurisdizione e non per censurare un error in iudicando. Lo precisa la Cassazione con la sentenza 30 ottobre 2019 n. 27843.

Inammissibile, pertanto, il ricorso col quale, si solleva il tema della carenza di giurisdizione perché non esisterebbe un danno risarcibile della pubblica amministrazione. In tale caso, infatti, la parte prospetta una questione di merito, attinente all'erronea sussistenza del danno, e non una questione relativa alla giurisdizione.

La funzione della memoria di cui all'articolo 378 del codice di procedura civile, è quella di illustrare e chiarire meramente le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso, e non già di integrare quelli originariamente inammissibili.

Nel caso di specie unicamente nella memoria ex articolo 378 del Cpc la parte ricorrente aveva riportato il motivo di appello asseritamente non esaminato dalla sentenza impugnata, senza - peraltro - che risultasse comunque proposta censura di error in procedendo ai sensi dell'articolo 112 del Cpc.

Cassazione –Sezioni Unite civili – Sentenza 30ottobre 2019 n. 27843

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