Ricorso in Cassazione per l’errore del Gup
Le Sezioni Unite sciolgono i dubbi sull'abnormità o meno dell'ordinanza emessa dal Gup
È abnorme e dunque ricorribile in Cassazione l’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, restituisce gli atti al Pubblico ministero. Con una scelta basata sull’erroneo presupposto che sia necessario procedere con citazione diretta a giudizio. Atto che impone allo stesso Pm di compiere un’ attività processuale in violazione della legge e del diritto di difesa, successivamente eccepibile. E dunque tale da determinare una indebita regressione e la stasi del procedimento. Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 37502) sciolgono i dubbi sull’abnormità o meno dell’ordinanza emessa dal Gup, in base all’articolo 33-sexies codice di rito penale. Un nodo da sciogliere fondamentale perché nessun mezzo di impugnazione è previsto per le ordinanze adottate dal Gup che decide per la citazione diretta salvo, appunto, l’abnormità. Il caso esaminato riguardava un giudizio per dei reati tributari, in particolare per dichiarazioni infedeli rese per diverse annualità. Il Gup aveva restituito gli atti al Pm, perché, visti i limiti edittali previsti per la pena al momento del fatto, riteneva d’obbligo la via della citazione diretta.
Le Sezioni unite aprono la via del ricorso in Cassazione. Un interesse del Pm a ricorrere «correlato all’esigenza di assicurare l’ordinato svolgimento del processo, secondo le cadenze prestabilite». In nome del diritto di difesa va evitato lo stallo e il pregiudizio per le parti, la cui costituzione nel giudizio dibattimentale si sarebbe potuta prevenire, svolgendo l’udienza preliminare. Né l’abnormità si può escludere solo per restringere la nozione di atto abnorme che, fra l’altro, può costituire illecito disciplinare per il magistrato.