Nel giudizio di legittimità, la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dal solo difensore, privo di mandato speciale a rinunciare, non determina l’estinzione del processo, poiché non soddisfa i requisiti formali richiesti. Tale atto, tuttavia, quando proviene dal difensore della parte ricorrente e la controparte non risulti costituita, manifesta un sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, idoneo a integrare una situazione di cessazione della materia...

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