Il mero superamento dei limiti dimensionali stabiliti dal D.M. n. 110/2023 nella redazione degli atti processuali, pur configurando una violazione dei criteri di chiarezza, sinteticità e proporzionalità che devono orientare la stesura degli scritti difensivi, non determina conseguenze processuali diverse da quelle espressamente previste dal legislatore. In particolare, tale inosservanza non comporta l’invalidità dell’atto né incide sulla sua ammissibilità, ma legittima il giudice a procedere a una...
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