Processo penale - Telematico - Firma digitale del difensore - Mancanza - Verifica - Inammissibilità dell’atto di impugnazione.

In caso di dubbio circa l’effettiva mancanza della sottoscrizione digitale dell’atto di impugnazione da parte del difensore, il principio del favor impugnationis impone di escludere il ricorso della causa di inammissibilità prevista dall’art. 87 bis, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 150/2022. Tale norma, infatti, si riferisce esclusivamente alla mancanza, e non anche alla irregolarità, della sottoscrizione digitale, prevedendo la sanzione dell’inammissibilità “quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore”, senza tipizzare le modalità di sottoscrizione digitale consentite.

Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza del 16-09-2024, n. 34784

Processo penale - Istanza di riesame - Procura speciale - Assenza di sottoscrizione digitale - Inammissibilità.

La normativa transitoria applicabile prima dell’entrata in vigore del c.d. processo penale telematico è quella dettata dall’art. 87 bis D.Lgs. n. 150/2022, norma che, sulla falsariga della disciplina emergenziale pandemica (art. 24, commi 6-bis e ss. del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ora non più vigenti), al comma 7, stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’art. 591 cod. proc. pen., nel caso di proposizione dell’atto a mezzo PEC l’impugnazione è inammissibile, quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore.

Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza del 29-08-2024, n. 3329

Processo penale - Processo cartolare - Sottoscrizione digitale nel periodo pandemico - Software non indicato dalle prescrizioni in materia - Legittimità - Esistenza di una vera e propria firma digitale - Art. 24, comma 6 sexies, lett. a), D.L. n. 137/2020.

La causa di inammissibilità dell’impugnazione di cui alla lett. a) dell’art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, ricorre solo quando deve escludersi che l’atto di impugnazione sia stato sottoscritto digitalmente, mentre è indifferente il sistema prescelto per effettuare la sottoscrizione digitale, se la stessa sia stata apposta.

Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza del 13-03-2024, n. 10470

Impugnazioni - Forma - In genere - Disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da covid - 19 - Irregolarità della sottoscrizione digitale dell’atto di impugnazione di un provvedimento cautelare - Inammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, non costituisce causa di inammissibilità dell’impugnazione di un provvedimento cautelare la mera irregolarità della sottoscrizione digitale (nella specie, la firma, seppur apposta, non era riconosciuta come valida dal sistema di verifica dell’ufficio giudiziario destinatario, con esito di “certificato non attendibile”), in quanto l’art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali è compresa unicamente la mancanza della sottoscrizione dell’atto di impugnazione da parte del difensore, di cui alla lett. a) di tale disposizione.

Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 13-06-2022, n. 22992

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