Nel giudizio di cassazione non è improcedibile il ricorso quando, per errore materiale, venga depositato un atto diverso da quello notificato, se il ricorrente ha tempestivamente prodotto le ricevute di accettazione e consegna della PEC notificata alla controparte contenenti in allegato il ricorso effettivamente proposto, così da consentire alla Corte di verificarne contenuto, tempestività e ritualità. Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza n. 21372/2026, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

Il caso nasce da un accertamento fiscale notificato dall’Agenzia delle Entrate a una società e, per trasparenza, a una socia. Dopo che i giudici tributari avevano annullato integralmente l’accertamento presupposto nei confronti della società, la Corte di giustizia tributaria della Sicilia aveva annullato anche quello emesso nei confronti della socia. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione.

Nel costituirsi davanti alla Suprema Corte, però, l’Ufficio ha depositato per errore il ricorso relativo a un’altra controversia e a un’altra società. Sembrava quindi profilarsi l’improcedibilità dell’impugnazione per mancato deposito del ricorso notificato. Tuttavia, l’Agenzia aveva anche depositato la PEC di notificazione inviata alla controparte, dalla quale risultava allegato il ricorso corretto.

L’improcedibilità, a differenza di altre situazioni procedurali, spiega la Corte, “trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo”. Essa è dunque compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compressione del diritto di difesa.

Nel caso di specie, prosegue la Sezione tributaria, “il deposito tempestivo delle ricevute di accettazione e consegna delle PEC inviate al procuratore della resistente, poi regolarmente costituitasi, contenenti l’originale del ricorso nativo digitale, visibili alla Corte fin dall’accettazione da parte della cancelleria, possono essere considerati equipollenti al separato deposito del ricorso”.

Si può concludere, quindi, che “deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ., nel caso in cui il ricorrente, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, non abbia depositato l’originale del ricorso per cassazione, ove lo stesso abbia depositato le ricevute di accettazione e consegna delle PEC alla controparte recanti, in allegato, il ricorso medesimo, di modo che l’atto in questione risulti comunque nella disponibilità della Corte.

Tornando al caso concreto, la Cassazione ha così ritenuto sufficienti le ricevute di accettazione e consegna della PEC contenenti il ricorso nativo digitale, rimarcando che esse possono essere considerate «equipollenti al separato deposito del ricorso», con conseguente esclusione della sanzione dell’improcedibilità.

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