La Corte d’Appello di Roma (sentenza 16 giugno 2026 n. 3105) si pronuncia in tema di lavoro carcerario rispetto al quale può dirsi che: i lavoratori carcerari si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta; non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione-
Cessazione del rapporto di lavoro
La cessazione del rapporto di lavoro si realizza con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla; prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell’attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale (operando la predisposizione di meri elenchi per l’ammissione al lavoro soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento), escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata; è onere della P.A. individuare il momento in cui il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (età, stato di salute, idoneità al lavoro etc.).
Natura del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della Giustizia, come parte integrante ed obbligatorio del trattamento rieducativo (ex artt. 15 e 20 L. n. 354/1975), deve essere considerato, per un verso, unitario, in quanto riconducibile al Ministero della Giustizia in qualità di datore di lavoro, per il tramite del dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per altro verso continuativo, indipendentemente dalle interruzioni tra un periodo di paga e l’altro.
Infatti, occorre tener conto della peculiarità del lavoro penitenziario che, per i condannati, si configura come obbligatorio e non si costituisce per contratto, ma mediante provvedimenti di assegnazione al lavoro.
Pur dopo le modifiche normative apportate all’art. 20 L. n. 354/1975, come sostituito dall’art.2, I, lett. a), D.Lgs. n. 124/2018 - mediante il quale è stato formalmente eliminato il riferimento all’obbligatorietà del lavoro poiché, oltre ad essere in contrasto con il suo carattere non afflittivo, si poneva in contrasto con il principio del libero consenso al trattamento penitenziario (l’art. 20 è poi stato oggetto di ulteriori modifiche ex D.L. n. 48/2025, conv. L. n. 80/2025) – si è riconosciuto, comunque, una certa obbligatorietà del lavoro, ancorché non sotto il profilo strettamente afflittivo/espiativo, come si ricava anche dalle disposizioni normative (art. 15 L. n. 354/1975) che valorizzano la necessità di un percorso rieducazione.
Infine, a norma dell’art. 22 L. n. 354/1975, la mercede per i detenuti che prestano attività di lavoro in ambito carcerario deve corrispondere ad un minimo tassativo, pari a due terzi del complessivo trattamento economico previsto dal CCNL di categoria, minimo che comunque può essere aumentato in relazione alla qualità e quantità del lavoro dovuto, giusta una valutazione di natura equitativa operata da un apposito organo.
Non vi è dubbio che, laddove il lavoratore alleghi e dimostri le mansioni affidate e le prestazioni concretamente rese, sussiste il diritto ad ottenere pronuncia giudiziale di riconoscimento del cennato minimo proprio perché inderogabilmente spettante.

