Penale

Riduzione di pena per le condizioni carcerarie cautelari, non c'è decadenza nell'ambito del medesimo processo

La riparazione in forma specifica non è impedita dal tempo trascorso tra il periodo cautelare e la condanna definitiva

di Paola Rossi

Se la custodia cautelare - applicata in condizioni che violano l'articolo 3 della Cedu - è scomputabile dalla pena inflitta non opera alcun termine di decadenza per la domanda di riparazione in forma specifica, cioè la riduzione dei giorni di detenzione comminati con la condanna definitiva. La Cassazione esclude, dando ragione al ricorrente, che sia applicabile il termine di decadenza di sei mesi dalla fine della custodia cautelare per cui si richiede la riparazione, se questa è già stata scontata, ma va calcolata ai fini della pena definitiva.

Infatti nel ricorso, deciso dalla Cassazione con la sentenza n, 4992/2022, la pena definitiva, per quanto preceduta dalla rimessione in libertà riguardava comunque il medesimo procedimento per cui era stata disposta la misura cautelare in carcere. L'unicità del procedimento non consente di applicare il comma 2 dell'articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario - che in realtà riguarda la riparazione monetaria per la detenzione inumana sofferta - e a cui si applica il termine di decadenza di sei mesi dalla sua conclusione o per la carcerazione preventiva che sia slegata dalla pena per cui vi è esecuzione al momento della domanda di riparazione.

Il ricorso accolto contesta anche l'applicazione al caso concreto del termine di decadenza sempre di sei mesi dall'entrata in vigore del Dl 92/2014 previsto per chi ha già avviato un procedimento davanti alla Corte dei diritti dell'uomo al fine di ottenere la riparazione prevista dalla norma dell'ordinamento penitenziario.

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