Lavoro

Rientro in Italia di docenti e ricercatori: precluso l'esercizio dell'opzione agli stranieri

Con recente circolare 25 maggio 2022, n. 17/E, l'Agenzia delle Entrate ha reso ulteriori chiarimenti con riguardo all'esercizio dell'opzione che il docente e il ricercatore, che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia e che al 31 dicembre 2019 già beneficiavano del regime impositivo agevolato di cui all'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, possono esercitare al fine di estendere l'ambito temporale d'applicazione di detto regime fiscale di favore per un periodo complessivo di 8, 11 o 13 periodi d'imposta.

di Luca Barbieri e Daniela Ghislandi *

Con recente circolare 25 maggio 2022, n. 17/E, l'Agenzia delle Entrate ha reso ulteriori chiarimenti con riguardo all'esercizio dell'opzione che il docente e il ricercatore, che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia e che al 31 dicembre 2019 già beneficiavano del regime impositivo agevolato di cui all'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , possono esercitare al fine di estendere l'ambito temporale d'applicazione di detto regime fiscale di favore per un periodo complessivo di 8, 11 o 13 periodi d'imposta.

L'art. 5, c. 5-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 , così come introdotto a far tempo dal 1° gennaio 2022 dall'art. 1, c. 763 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 , stabilisce infatti che i più sopra indicati docenti e ricercatori che, in virtù delle disposizioni vigenti sino al periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del testé richiamato D.L. 30 aprile 2019, n. 34) hanno potuto beneficiare del regime agevolato per il periodo d'imposta in cui è stata trasferita la residenza e per i tre successivi periodi d'imposta, hanno titolo a esercitare un'opzione al fine di poter estendere, laddove in possesso di specifici requisiti soggettivi, l'ambito temporale d'applicazione del regime fiscale speciale che, come noto, comporta l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90 per cento degli emolumenti percepiti per lo svolgimento in Italia di attività di docenza o di ricerca.Più precisamente, il docente e il ricercatore che esercitino l'opzione possono beneficiare del regime fiscale agevolato sino a complessivi:

a) 8 periodi d'imposta, qualora al momento dell'esercizio dell'opzione abbiano almeno un figlio minore d'età (anche in affido preadottivo) o siano divenuti proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia in un tempo successivo al trasferimento della residenza fiscale o nei dodici mesi che precedono detto trasferimento.

La condizione si intende altresì assolta quando l'interessato divenga proprietario dell'immobile entro 18 mesi dalla data d'esercizio dell'opzione (pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza l'applicazione di sanzioni) nonché quando esso sia acquistato direttamente dal ricercatore o dal docente o dal coniuge, dal convivente o dai figli di questi.

Nel caso in cui l'interessato abbia due figli minori d'età (o in affido preadottivo) il periodo agevolato può essere applicato per 11 periodi d'imposta complessivi.

Nelle ipotesi di cui alla presente lettera a), l'opzione può essere esercitata a condizione che il docente e il ricercatore abbiano effettuato il versamento di un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e relativi al periodo d'imposta che precede quello di esercizio dell'opzione;

b) 13 periodi d'imposta qualora il ricercatore e il docente abbiano almeno tre figli minori d'età (anche se in affido preadottivo) e siano divenuti proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento ovvero ne divengano proprietari entro il diciottesimo mese dalla data d'esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In tal caso, l'esercizio dell'opzione è ammesso solo a condizione che l'interessato abbia effettuato il versamento di un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia nel periodo d'imposta che precede quello d'esercizio dell'opzione stessa.

Integrando le istruzioni già impartite con provvedimento 31 marzo 2022, n. prot. 102028, con la citata circolare 25 maggio 2022, n. 17/E l'AdE ha reso noto che:

- i requisiti previsti per l'esercizio dell'opzione devono essere posseduti dal ricercatore e dal docente al momento dell'esercizio stesso dell'opzione. In particolare, il requisito afferente ai figli è appurato nel periodo d'imposta in cui è effettuato il versamento dell'importo di cui alle precedenti lettere a) e b). Pertanto, il raggiungimento della maggiore età in un tempo successivo non rileva in alcun modo sull'applicazione del regime fiscale agevolato. Ai fini dell'esercizio dell'opzione rileva la minore età dei figli, a nulla valendo la circostanza che essi risultino a carico del docente o del ricercatore;

- il termine di 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione con riguardo all'acquisizione del titolo di proprietà è individuato secondo il calendario comune e, quindi, decorre dal giorno di effettuazione del versamento sino al giorno che precede la conclusione del diciottesimo mese successivo. Dunque, quando il versamento dell'importo sia ad esempio effettuato in data 10 febbraio 2022, l'acquisto dell'unità immobiliare deve essere perfezionato entro il termine del 9 agosto 2023;

- il requisito dell'acquisizione del titolo di proprietà di un immobile di tipo residenziale in Italia non è soddisfatto quando sia sottoscritto soltanto un preliminare di compravendita;

- poiché il reddito di lavoro dipendente o autonomo da considerare ai fini della determinazione degli importi di cui ai precedenti numeri 1) e 2) è il reddito prodotto in Italia agevolabile ai sensi dell'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, devono escludersi dal computo i redditi prodotti per lo svolgimento di attività estranee all'attività di docenza o ricerca nonché i redditi che, anche quando siano derivati dallo svolgimento di attività di ricerca o docenza, siano stati prodotti all'estero.

Infine, è opportuno precisare come l'opzione possa essere esercitata solo da ricercatori e docenti che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che i) siano stati iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero ii) siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.

Stando ad un'interpretazione letterale del citato art. 1, c. 763 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - e a differenza di quanto disposto dall'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che, come portato in evidenza dall'AdE stessa sia con circolare 23 maggio 2017, n. 17/E che con circolare 25 maggio 2022, n. 17/E, può trovare applicazione anche nei confronti di ricercatori e docenti stranieri -, l'esercizio dell'opzione in esame è precluso ai medesimi.

Tale interpretazione trova peraltro conferma, per analogia, nella risposta ad interpello n. 321/2022 resa da ultimo dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'esercizio dell'opzione operata ai sensi dell'art. 1, c. 50 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 dal lavoratore ‘impatriato' soggetto al disposto di cui all' art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ; con riferimento a tali disposizioni l'Amministrazione ha infatti precisato che l'iscrizione all'AIRE costituisce un requisito indefettibile.

*di Luca Barbieri e Daniela Ghislandi di ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche

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