Monocommittenza con compensi minimi, tutele per le collaborazioni continuative, albo unico e riabilitazione disciplinare: sono alcune delle principali misure del decreto legislativo di riforma dell’ordinamento forense, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il testo, attuativo della legge delega n. 137/2026, rafforza la tutela del segreto professionale, prevede l’aggiornamento biennale dei parametri e strumenti per agevolare il recupero dei crediti degli avvocati. Cambiano anche l’accesso alla professione, con il corso di formazione dei praticanti della durata di dodici mesi e prove scritte informatizzate, e la governance degli ordini e del Cnf, con mandati triennali e un limite di tre consecutivi.
Il testo verrà ora trasmesso alle Camere per i pareri, attesi entro 30 giorni, e poi tornerà al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.
Il Guardasigilli sottolinea che lo schema di decreto, frutto della collaborazione con l’avvocatura, ne ribadisce “indipendenza e autonomia”. “Probabilmente può sembrare una affermazione superflua, visto che l’avvocatura è ontologicamente una professione libera, ma abbiamo ritenuto che questo incipit consacrasse proprio la nobiltà del carattere della professione forense”.
L’articolato, a quasi 14 anni dalla legge del 2012, prosegue, mira a “contrastare il calo degli iscritti e favorire l’accesso dei giovani alla professione, consolidandone preparazione e percorso professionale”. E della riduzione degli iscritti, ha proseguito Nordio, “parlano proprio alcuni numeri: nel 2024 ci sono state 8.100 cancellazioni che hanno superato di 2400 le nuove iscrizioni; nel 25 il divario è cresciuto ancora, abbiamo avuto 6900 cancellazioni contro 4.000 iscrizioni e così via. Le immatricolazioni nei dipartimenti di giurisprudenza sono diminuite di quasi il 40% in un decennio. C’è quindi proprio un’inversione di tendenza che rivela una criticità che a lungo andare potrebbe veramente compromettere non solo la professione forense, ma l’esercizio della stessa giurisdizione”.
Il testo, spiega il comunicato di Palazzo Chigi, afferma la libertà e l’indipendenza dell’avvocato come principio fondante dell’ordinamento forense e ne riconosce il ruolo nel garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia. Il segreto professionale è qualificato come diritto inviolabile e indisponibile dell’assistito e dell’avvocato, con tutela estesa a qualsiasi supporto, materiale o immateriale, e deroghe limitate a casi tassativi. È reintrodotto il giuramento dell’avvocato.
Sono riservate agli avvocati, oltre alla difesa davanti agli organi giurisdizionali, la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale connesse all’attività giurisdizionale, quando svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato, fatte salve le competenze di altre professioni regolamentate. Sono nulli i patti che prevedono corrispettivi in favore di non iscritti per tali attività.
Il compenso è pattuito per iscritto al conferimento dell’incarico e deve essere adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione; i parametri sono aggiornati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, e sono introdotti strumenti per agevolare il recupero dei crediti professionali.
La professione può essere esercitata in forma individuale o attraverso associazioni, reti, anche multidisciplinari, e società tra avvocati, con salvaguardia dell’autonomia e dell’indipendenza del professionista, a pena di nullità dei patti contrari. Nelle società tra avvocati almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto devono essere detenuti da avvocati.
Per favorire l’accesso al lavoro del singolo professionista sono disciplinate la monocommittenza, rapporto continuativo ed esclusivo con compenso non inferiore ai parametri fissati con decreto ministeriale, e la collaborazione continuativa senza esclusività, con contratto scritto e sospensione del rapporto in caso di gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio. “La monocommittenza - spiega Nordio - si ha quando il giovane avvocato lavora in uno studio dove viene praticamente pagato non per le cause che fa, per quello che produce, ma con una sorta di stipendio fisso”. Ma anche la collaborazione continuativa senza esclusività, con contratto in forma scritta e con la sospensione del rapporto in caso di gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio.
Il decreto rende inoltre annuale l’obbligo di formazione e aggiornamento professionale e istituisce: un albo unico degli esercenti la professione forense, nel quale sono iscritti anche gli avvocati degli enti pubblici; un archivio centrale telematicodelle decisioni disciplinari; la figura del consulente legale in diritto estero.
I consigli degli ordini circondariali e il Consiglio nazionale forense durano in carica tre anni, con un limite di tre mandati consecutivi. Quanto all’accesso alla professione, il tirocinio può essere svolto per l’intera durata presso l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico, il corso di formazione dei praticanti ha durata di dodici mesi e le prove scritte dell’esame di Stato si svolgono con strumenti informatici.
È riformato, infine, il procedimento dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina, con: l’anticipazione delle garanzie difensive dell’incolpato fin dalla ricezione della notizia di illecito; l’introduzione dell’astensione e della ricusazione dei componenti; la riduzione a un mese della durata minima della sospensione.
Il termine per il ricorso al Consiglio nazionale forense è portato a sessanta giorni dalla notifica, con effetto sospensivo. Per la prima volta nel sistema forense è introdotta la riabilitazione, che estingue gli effetti delle sanzioni disciplinari diverse dalla radiazione.
“In conclusione – ha spiegato il Ministro, disegnandone la filosofia -, si è inteso con questo provvedimento favorire la reinversione di tendenza, soprattutto favorendo i giovani avvocati, perché l’avvocatura è il terzo piede della giurisdizione. Senza l’avvocatura noi cadremmo nel buio del Medioevo, dei processi istruiti, soprattutto nell’ambito penale, dall’accusa e senza la difesa. Si tratta quindi di un principio di civiltà, di minima civiltà giuridica, quella di venire incontro ai giovani professionisti”.

