Penale

Riforma Cartabia, la Cassazione esclude l'illegittimità dell'improcedibilità limitata ai soli fatti commessi dal '20

No a verifica sulla querela per ricorsi inammissibili o per la decadenza della misura cautelare ante 19 gennaio 2023

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di Paola Rossi

La Cassazione penale con due decisioni depositate oggi ribadisce il proprio orientamento in base al quale non intravede profili di illegittimità costituzionale della norma della riforma Cartabia che prevede l'appplicabilità dei nuovi termini di improcedibilità dell'azione penale per i soli reati commessi a partire dal 1° gennnaio 2020. In particolare l'avvenuto superamento del termine di due anni per lo svolgimento del giudizio di appello. E - con un'altra pronuncia - conferma che a fronte di ricorso per cassazione giudicato inammissibile non è necessario verificare la sussistenza della querela per il reato precedentemente perseguibile d'ufficio così come nel caso di applicazione di misura cautelare questa non decade se non è ancora decorso il termine di 20 giorni dall'entrata in vigore della riforma, cioè il 19 gennaio 2023.

Improcedibilità azione penale
Con la sentenza n. 17165/2023 i giudici di legittimità hanno precisato che la mancata retroattività del nuovo articolo 344 bis del Codice di procedura penale a procedimenti relativi a fatti ante 2020 si giustifica per l'intreccio con la recente riforma del decorso della prescrizione e consente una corretta gestione organizzativa degli uffici giudiziari. Si potrebbe dire che tale ragionamento interpretativo - che ha non solo finalità logistiche, ma anche di buon senso, miri a evitare che siano travolti innumerevoli procedimenti - comporti una compressione del favor rei invocato dal ricorrente.

L'incrocio normativo che porrebbe nel nulla moltissimi procedimenti pendenti in secondo grado è quello tra il nuovo secondo comma dell'articolo 159, varato con la legge 3/2019, che sospende il corso della prescrizione dalla pronuncia di primo grado e il nuovo articolo 344bis introdotto dalla legge 134/2022 secondo cui la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni è causa di improcedibilità dell'azione penale.

Non a caso il legislatore della riforma Cartabia ha unificato l'applicabilità della causa di improcedibilità a quella già stabilità per il nuovo corso della prescrizione convergendo sulla limitazione temporale ai soli fatti commessi prima del 1°gennaio 2020.

Procedibilità a querela di parte
Sempre la Cassazione penale - con la sentenza n. 17173/2023 - precisa, in adeguamento all'intervento nomofilattico delle sezioni Unite penali, che in caso di inammissibilità del ricorso di legittimità non è necessario verificare che sia intervenuta querela per il reato per cui vi è stato processo e poi sia divenuto per legge perseguibile d'ufficio.
E nel rigettare il ricorso contro l'impugnata sentenza di patteggiamento la Cassazione penale ha avuto modo di affermare che avendo deciso il ricorso il 16 gennaio di quest'anno non è tenuta a verificare l'iniziale o successiva esistenza della querela che entro i 20 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs 150/2022 (attuazione della legge delega della riforma targata "Cartabia") deve essere presentata pena la decadenza della misura cautelare applicata all'imputato. Infatti, la novella entrava in vigore il 19 gennaio 2023 ossia 20 giorni dopo il 30 dicembre 2022 data di efficacia della maggior parte delle norme della riforma Cartabia.

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