Riforma civile: in Tribunale atti introduttivi completi e istanze chiare già alla prima udienza
Il testo intende snellire e rendere più rapido il giudizio di primo grado
Semplificare e concentrare le attività processuali affinché sia assicurata la ragionevole durata del giudizio di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica: sono questi gli obiettivi delle misure contenute nel comma 5 dell’unico articolo della riforma del processo civile. Le disposizioni (tra le più contestate della legge delega) si inseriscono nel più ampio set di interventi pensati per arrivare a tagliare del 40% i tempi dei giudizi civili in cinque anni, come prevede il Pnrr.
La riforma, approvata definitivamente dal Parlamento, è ora in attesa di essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La palla passa quindi al Governo, che avrà un anno di tempo dall’entrata in vigore della legge delega per mettere a punto i decreti legislativi di attuazione.
Gli atti introduttivi
Il legislatore delegato dovrà intervenire, innanzitutto, sul contenuto degli atti introduttivi del giudizio: nella citazione andranno esposti «in modo chiaro e specifico» i fatti e gli elementi di diritto che fondano le ragioni della domanda; allo stesso modo, anche la comparsa di costituzione e risposta dovrà presentare chiarezza e specificità nel prendere posizione sui fatti che l’attore ha posto a base della propria domanda.
Inoltre, la citazione dovrà contenere anche l’avvertimento che la difesa mediante avvocato è obbligatoria, e che la parte, se sussistono i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Prima udienza di comparizione
Quanto, poi, all’obiettivo della concentrazione, sarà rivisto il meccanismo oggi stabilito dal comma 6 dell’articolo 183 del Codice di procedura civile, per il quale all’udienza di prima comparizione delle parti il giudice concede loro un termine per precisare o modificare domande ed eccezioni, altro termine per replicare e per indicare mezzi di prova e produrre documenti, e infine un terzo termine per indicare le prove contrarie.
Il nuovo modello che prenderà forma in attuazione della riforma prevede invece che già prima che le parti compaiano davanti al giudice dovranno essere definitivamente chiarite domande, eccezioni e istanze istruttorie. Infatti, sulla base di successivi termini anteriori all’udienza di comparizione, sarà innanzitutto l’attore a dover proporre domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni e indicare nuovi mezzi di prova e produrre documenti.
A quel punto, la parola passerà al convenuto, che potrà modificare domande, eccezioni e conclusioni e quindi indicare mezzi di prova e produrre documenti. Infine, le parti potranno replicare a domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e quindi indicare la prova contraria.
Inoltre, il legislatore delegato, nell’individuare i termini per i passaggi che precedono l’udienza, dovrà aver di mira sia «la celere trattazione del processo», sia la garanzia del contraddittorio e del «più ampio esercizio del diritto di difesa». Per contemperare questi obiettivi, il decreto legislativo che sarà approvato dal Governo potrà anche ampliare il termine a comparire previsto dall’articolo 163-bis del Codice di rito civile, quello, cioè, che deve intercorrere tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione (che attualmente è di almeno 90 o 150 giorni liberi, se il luogo della notificazione si trova, rispettivamente, in Italia o all’estero); inoltre, potrà essere previsto un più ampio termine per la costituzione del convenuto, oggi fissato in 20 giorni prima dell’udienza.
Le parti avranno l’onere di comparire personalmente per il tentativo di conciliazione; e dalla loro ingiustificata assenza il giudice potrà trarre argomenti di prova in base a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 116 del Codice di procedura civile.
La decisione
Altro blocco di princìpi che il legislatore delegato dovrà attuare riguarda il momento della decisione. Al termine dell’istruzione probatoria, il giudice potrà pervenire alla pronuncia della sentenza a seguito della discussione orale prevista dall’articolo 281-sexies del Codice di procedura civile, eventualmente riservandosi di depositare la sentenza entro 30 giorni dall’udienza. In alternativa, potrà fissare l’udienza in cui la causa sarà posta in decisione, assegnando alle parti tre diversi termini, anteriori all’udienza stessa, per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse e, infine, di memorie di replica; all’udienza si riserverà quindi la decisione, procedendo poi al deposito della sentenza entro 30 o 60 giorni, a seconda che la pronuncia sia monocratica o collegiale.
Antonio Ferraguto, Riccardo Cammarata*
Norme & Tributi Plus Diritto