Il 22 luglio 2026 l’Aula del Senato, con 114 voti favorevoli, nessun contrario e 19 astensioni, ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense (A.S. n. 1917), già licenziato dalla Camera dei deputati lo scorso 26 maggio. Col voto di Palazzo Madama, che ha visto il sostegno compatto di maggioranza e opposizioni e la sola astensione del Movimento 5 Stelle, è stato così concluso un iter parlamentare atteso sin dal 2012, anno di entrata in vigore della legge n. 247, l’ultima riforma organica della professione forense. Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, non è ancora legge in senso pieno: si tratta di una legge delega, che affida al Governo il compito di adottare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi attuativi, su proposta del Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio nazionale forense (CNF).
Riforma “dal basso” nelle parole della maggioranza
Dopo il voto la responsabile del dipartimento Professioni di Fratelli d’Italia, Marta Schifone, ha commentato il risultato definendo quella del 22 luglio una tappa storica per una delle professioni più radicate nella tradizione giuridica italiana, rimarcando come il testo sia il frutto di un confronto lungo e partecipato con il mondo dell’avvocatura. Nelle sue dichiarazioni, riprese dall’agenzia Ansa, la parlamentare ha definito il provvedimento un tentativo di scrivere una sorta di nuova “carta costituzionale” dell’avvocatura, imperniata sul rafforzamento dell’autonomia e dell’indipendenza del professionista legale, sul riconoscimento del suo ruolo per la tenuta dello Stato di diritto, sulla modernizzazione delle forme di esercizio della professione, dalle società tra avvocati alle reti professionali, e su un’attenzione dichiarata verso i giovani e le donne nell’accesso alla professione. Analogo il tono con cui, nei mesi precedenti, il presidente del CNF Francesco Greco aveva salutato il primo via libera della Camera, parlando di un cambio di pagina per l’avvocatura dopo quasi quattordici anni in cui la giurisdizione, il mercato dei servizi legali e la società sono profondamente cambiati.
Indipendenza, segreto professionale, giuramento
Il fulcro della delega, contenuto nell’articolo 2 del d.d.l., individua una lunga serie di principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato dovrà attenersi. Il primo blocco (lettere da a) a f) afferisce ai principi generali a tutela dell’avvocato: libertà e indipendenza del professionista, riconoscimento della dignità sociale della professione, individuazione puntuale delle attività riservate in via esclusiva agli iscritti all’albo. Rientrano tra queste ultime non solo l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali, ma anche, ed è uno degli highlight, la negoziazione assistita, la mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, nonché l’attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale quando sia svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato in connessione con l’attività giurisdizionale. Viene inoltre sancita la nullità delle pattuizioni che prevedano un compenso, in qualunque forma, a favore di soggetti non iscritti all’albo per questo tipo di prestazioni. Tra le novità più simboliche figura il ripristino del giuramento dell’avvocato, istituto abolito dalla riforma del 2012 e sostituito da un “impegno solenne” dinanzi al Consiglio dell’ordine: la relazione illustrativa che accompagna il testo ne sottolinea il valore simbolico, volto a restituire solennità all’ingresso nella professione. Viene inoltre rafforzata la disciplina del segreto professionale, di cui si prevede l’inviolabilità e l’indisponibilità, mentre al Consiglio nazionale forense è affidato il compito di emanare e aggiornare periodicamente il codice deontologico. Confermati anche l’obbligo di una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, con massimali da aggiornare ogni cinque anni tramite d.m., e il principio della personalità dell’incarico, anche quando la professione è esercitata in forma associata o societaria.
Compensi, equo compenso e nuove forme di esercizio della professione
Le lettere g) e h) dell’articolo 2 intervengono su due terreni particolarmente sentiti dalla categoria: il compenso dell’avvocato e le modalità di esercizio collettivo della professione. In ambito compensi la delega conferma il principio della libera pattuizione tra le parti, fatta salva la disciplina sull’equo compenso introdotta dalla legge n. 49/2023, e mantiene l’aggiornamento biennale, da parte del Ministero della Giustizia su proposta del CNF, dei parametri da applicare in assenza di accordo scritto o in sede di liquidazione giudiziale. Viene introdotta la solidarietà nel pagamento del compenso tra tutti i soggetti coinvolti in un accordo che definisce un procedimento giudiziale o arbitrale, salva diversa intesa tra le parti. Sul versante dell’organizzazione professionale, la riforma disciplina in modo organico l’esercizio dell’attività forense tramite associazioni, reti professionali e società tra avvocati (STP), superando alcuni vincoli della disciplina vigente. Nelle società di capitali viene confermato che i soci professionisti, avvocati, eventualmente insieme ad altri professionisti iscritti ad albi, debbano detenere almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, mentre la maggioranza dell’organo di gestione dovrà essere composta da avvocati. È ammessa la partecipazione di soci di capitale non professionisti, ma solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento, e senza che la distribuzione degli utili possa interferire con l’indipendenza decisionale dei soci professionisti. La società non potrà inoltre svolgere in misura prevalente attività a favore del socio non professionista o di soggetti al medesimo collegati. Esteso finanche il novero delle attività compatibili con la professione forense, che comprenderà, accanto alle già previste attività scientifiche, letterarie e di insegnamento, anche cariche gestorie in società di capitali, incarichi in procedure concorsuali, l’amministrazione di condominio e l’attività di agente sportivo.
Tirocinio, scuole forensi ed esame di Stato, accesso più strutturato
Uno dei capitoli più corposi della delega riguarda l’iter di accesso alla professione. Il tirocinio conserverà una durata complessiva di 18 mesi, tuttavia dovrà comprendere almeno 12 mesi di frequenza obbligatoria di scuole forensi organizzate dagli ordini circondariali, da ulteriori soggetti accreditati dal CNF, ovvero da scuole di specializzazione per le professioni legali. È prevista la frequenza gratuita per i praticanti con ISEE sotto una soglia stabilita dal CNF, e resta possibile svolgere l’intero tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico, oppure un semestre in un altro Paese dell’UE. Il tirocinio potrà anche essere anticipato, per un periodo massimo di 6 mesi, dagli studenti che abbiano già completato tutti gli esami del corso di laurea, anche se fuori corso. Novità strutturali anche per l’esame di Stato, che si svolgerà in un’unica sessione annuale articolata in due prove scritte, ovvero un parere motivato e un atto giudiziario, redatti in presenza con l’ausilio dei soli codici annotati con la giurisprudenza, nonché una prova orale incentrata sulla soluzione di casi pratici, su quesiti di diritto sostanziale e processuale e su un quesito di deontologia e ordinamento forense. Le commissioni d’esame, a livello nazionale e distrettuale, dovranno essere composte in maggioranza da avvocati, unitamente a magistrati e docenti universitari. Nel dibattito parlamentare è stato ricordato che nel frattempo il decreto-legge giustizia è intervenuto sul prossimo esame di Stato, circostanza criticata dalle opposizioni. In particolare, i senatori di Italia Viva e Partito Democratico hanno criticato la scelta di intervenire sull’esame di Stato tramite un decreto-legge parallelo, anziché attraverso la delega in discussione.
Governance degli ordini, elezioni e sistema disciplinare
La riforma ridisegna anche la governance dell’avvocatura istituzionale. Gli ordini circondariali e il Consiglio nazionale forense restano enti pubblici non economici a carattere associativo, vigilati dal Ministero della Giustizia. Vengono introdotti limiti di mandato, non più di tre mandati consecutivi per i consiglieri degli ordini e per i componenti del CNF, salvo eccezioni, criteri di riequilibrio di genere nelle liste elettorali e un nuovo sistema di voto ponderato per l’elezione dei componenti del CNF, che sarà composto da almeno un rappresentante per ciascun distretto di corte d’appello più consiglieri aggiuntivi in proporzione al numero degli iscritti. È inoltre prevista l’istituzione, con cadenza almeno triennale, del Congresso nazionale forense, che eleggerà un organismo congressuale con compiti di attuazione delle deliberazioni assembleari. Sul fronte disciplinare la potestà sanzionatoria rimane affidata ai consigli distrettuali di disciplina, con un iter maggiormente garantista: adunanza plenaria o sezioni giudicanti di tre membri, nomina di un consigliere istruttore non appartenente all’ordine del segnalato, termini certi per l’istruttoria. Viene fissato in 6 anni il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, prorogabile di non oltre un quarto, e introdotta per la prima volta la possibilità di riabilitazione, ottenibile una sola volta, per l’iscritto condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione. Previsto anche un rito semplificato, con richiamo verbale in adunanza plenaria, per le condotte di minima entità.
Prossimi passi
Con l’approvazione definitiva del Senato, e a seguito della promulgazione del Presidente della Repubblica e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il testo entrerà in vigore diventando legge dello Stato, e aprendo la fase più delicata del percorso riformatore, ovvero quella dei decreti legislativi attuativi, che il Governo dovrà adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della Giustizia e sentito il CNF, con successivo passaggio parlamentare per il parere delle Commissioni competenti. Sarà solo in quella sede, come rimarcano gli osservatori del settore, che la portata concreta della riforma, dalle nuove regole sulle società tra avvocati alla riforma dell’esame di Stato, fino al nuovo assetto disciplinare, potrà essere effettivamente misurata.

