Civile

Riforma della mediazione, ecco le novità che anticipano la partenza al 28 febbraio

Con la legge di Bilancio accelerano alcune novità in tema di responsabilità. Nuove materie e incentivi: debutto confermato dal prossimo 30 giugno

di Marco Marinaro

Debutto a tappe per la riforma della mediazione civile e commerciale. Saranno anticipate al 28 febbraio alcune delle novità del decreto legislativo 149/2022 (che ha riscritto il Dlgs 28/2010), per cui in origine era stata prevista l’applicazione dal 30 giugno. E opererà già per i procedimenti in corso al 28 febbraio il limite alla responsabilità per i funzionari pubblici che partecipano alla mediazione. Sono gli effetti delle modifiche al Dlgs 149/2022 introdotte dalla legge di Bilancio (197/2022).

Organismi di mediazione ed enti di formazione devono considerare anche le scadenze del 30 aprile e del 30 giugno per iscriversi a registro ed elenco e adeguare i requisiti.

L’anticipo

L’originaria ampia vacatio legis della riforma era stata fissata per consentire agli operatori di adeguarsi, ma anche e soprattutto per permettere al ministero della Giustizia di rivedere il decreto ministeriale attuativo (Dm 180/2010). In effetti l’entrata in vigore resta al 30 giugno (in base al nuovo articolo 41, comma 1, del Dlgs 149/2022) per la parte più corposa della riforma che include, tra l’altro, l’ampliamento delle materie sottoposte all’obbligatorietà, il patrocinio a spese dello Stato e gli incentivi fiscali. Tutte novità ancorate alla preventiva revisione del Dm 180/2010: il ministero della Giustizia emanerà il nuovo Dm proprio entro il 30 giugno.

Si applicheranno invece già dal 28 febbraio (in base al nuovo articolo 35, comma 1, del Dlgs 149/2022, che regola la generale entrata in vigore della riforma) gli articoli 8-bis (mediazione telematica), 11-bis (accordo di conciliazione sottoscritto dalle Pa) e 12-bis (conseguenze processuali della mancata partecipazione alla mediazione). Quest’ultima norma disciplina le sanzioni per la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura, prevedendo tra l’altro che, per pubbliche amministrazioni o soggetti vigilati, il giudice deve inviare il provvedimento con cui condanna l’ente a pagare una somma pari al doppio del contributo unificato rispettivamente al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti e all’autorità di vigilanza. Peraltro, con l’entrata in vigore del nuovo articolo 12-bis dovrà ritenersi abrogata (perché superata) la disposizione simile dell’articolo 8, comma 4-bis. Entreranno in vigore anticipatamente anche le modifiche agli articoli 2, 3, 4 (tranne la modifica al comma 3), 9, 11, 12, 13, 14 e 15 (come affermato anche dall’ufficio studi del Consiglio nazionale forense e nel dossier alla legge di bilancio del servizio studi di Camera e Senato).

Le altre norme transitorie

La legge di Bilancio (con il nuovo comma 3-bis dell’articolo 41 del Dlgs 149/2022) ha modificato anche la decorrenza dell’articolo 8 del Dlgs 149/2022 che, modificando la legge 20/1994, limita la responsabilità contabile dei funzionari pubblici per gli accordi di conciliazione viziati da dolo o colpa grave. Questa novità si applicherà anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti al 28 febbraio 2023.

Non mutano le scadenze fissate per gli organismi di mediazione e per gli enti di formazione iscritti ai relativi registro ed elenco: entro il 30 aprile devono fare domanda per mantenere l’iscrizione ed entro il 30 giugno devono adeguarsi ai nuovi requisiti.

Infine, resta un problema di mancato coordinamento per le liti in materia condominiale (si veda Il Sole 24 Ore del 5 gennaio). L’attuale disciplina (articolo 71-quater disposizioni attuative Codice civile) viene in larga parte abrogata dal 28 febbraio. Ma le nuove norme (articolo 5-ter del decreto legislativo 28/2010) si applicheranno solo dopo il 30 giugno. Si apre quindi un vuoto normativo da colmare, perché crea problemi interpretativi che rischiano di portare al blocco delle mediazioni per le liti condominiali dal 28 febbraio al 30 giugno.

Le principali novità

Le modifiche al decreto legislativo 28/2010

1. Al via dal 28 febbraio

Carte dei servizi
L’articolo 2 fa salve le conciliazioni, oltre alle procedure di reclamo, previste dalle carte dei servizi

Indipendenza
Va assicurata, oltre all’imparzialità, anche l’indipendenza del mediatore (articoli 3 e 14)

Competenza territoriale
Possibile derogare la competenza territoriale dell’organismo di mediazione su accordo delle parti (articolo 4)

Mediazione telematica
Il nuovo articolo 8-bis disciplina la mediazione in modalità telematica

Riservatezza
Obbligo di riservatezza per chiunque partecipa alla mediazione (articolo 9)

Fase conclusiva
Modificato l’articolo 11 per precisare alcuni passaggi della fase conclusiva

Funzionari pubblici
In caso di accordo sottoscritto da funzionari pubblici, nel giudizio di responsabilità si deve tener conto dei vantaggi ottenuti dalla Pa (articolo 11-bis)

Esecuzione
Migliorata la formulazione dell’articolo 12, con le norme su efficacia esecutiva ed esecuzione

Mancata partecipazione
Il giudice, quando condanna una Pa a versare una somma pari al doppio del contributo unificato come sanzione per la mancata partecipazione in mediazione di chi la rappresenta, trasmette copia del provvedimento al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti e, in caso di soggetti vigilati, all’autorità vigilante (articolo 12-bis)

Spese processuali
Chiarito un riferimento normativo nell’articolo 13

Class action
Modificato il riferimento normativo (articolo 15)

2. In partenza dal 30 giugno

Nuove materie
Allungato l’elenco delle materie per cui il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità in giudizio (articolo 5)

Decreto ingiuntivo
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la mediazione grava su chi ha chiesto il decreto ingiuntivo (articolo 5-bis)

Condominio
Regolata la legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio (articolo 5-ter)

Mediazione demandata
Modifiche alla mediazione demandata dal giudice (articolo 5-quater)

Magistrati
Formazione del magistrato in materia di mediazione e valutazione del contenzioso definito con la mediazione demandata (articolo 5-quinquies)

Mediazione su clausola
Modificata la disciplina della mediazione prevista da contratto, statuto o atto costitutivo di ente pubblico o privato (articolo 5-sexies)

Durata
Viene chiarito che il termine di durata di tre mesi è prorogabile su accordo delle parti di altri tre mesi (articolo 6)

Partecipazione personale
Il nuovo articolo 8 contiene la disciplina rinnovata del primo incontro, della partecipazione personale in mediazione, dei limiti al potere di rappresentanza, della producibilità in giudizio della relazione redatta dall’esperto

Patrocinio a spese dello Stato
Debutta il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti in mediazione (articoli 15-bis-15-undecies)

Organismi ed enti di formazione
Modifiche ai requisiti per gli organismi di mediazione (articolo 16) e per gli enti di formazione (articolo 16-bis)

Imposte e spese
Accordi di mediazione fino a 100mila euro esenti dall’imposta di registro, nuova disciplina delle spese per il primo incontro (articolo 17)

Crediti di imposta
Nuovi crediti di imposta per le parti e gli organismi (articolo 20)

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©