In tema di protezione internazionale, l’impossibilità per il genitore titolare dello status di rifugiato di rivolgersi alle autorità del paese d’origine o di transito per ottenere il certificato di nascita del figlio minore, nato durante il percorso migratorio in condizioni di eccezionale vulnerabilità e violenza, non ostacola la promozione del procedimento di rettificazione e formazione dell’atto omesso di cui agli articoli 95 e 100 del d.P.R. n. 396/2000. Ai fini della sussistenza dell’interesse e della legittimazione ad agire per la formazione dell’atto di nascita, occorre valutare se le dichiarazioni rese dinanzi alle autorità pubbliche preposte all’identificazione dei richiedenti asilo possano valere quale formale riconoscimento del figlio e se lo stesso status di rifugiato, unito al preminente interesse del minore (best interest of the child) e al diritto all’identità personale e familiare in rispetto degli articoli 2, 10, 30 e 31 della Costituzione e all’articolo 7 Conv. ONU Diritti del Fanciullo, legittimi il genitore all’azione anagrafica giudiziale diretta a conformare i registri dello stato civile, pur in mancanza di una preventiva e autonoma trascrizione o annotazione dell’atto di nascita estero.

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 16 settembre 2026 n. 25436.

Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina e il coordinamento tra la tutela della protezione internazionale e il sistema dello stato civile.

Diritto d’asilo e registrazione atti stato civile

Quando un minore nasce in un paese di transito e la sua nascita non viene registrata, si determina una grave lacuna di tutela. Lo status di rifugiato impedisce al genitore di rivolgersi alle autorità del paese d’origine per ottenere certificati o documenti, pena la vanificazione della protezione accordata. Nel diritto interno, tuttavia, le annotazioni del riconoscimento del figlio presuppongono l’esistenza di un atto di nascita già iscritto e pertanto, in mancanza del certificato nativo, l’ufficiale di stato civile non può ricevere né registrare la dichiarazione di nascita tardiva del minore.

Per garantire l’effettività dell’asilo e il preminente interesse del minore alla propria identità personale, occorre valorizzare le dichiarazioni rese al momento dell’ingresso in Italia dinanzi alle autorità competenti, le quali attestano l’esistenza del vincolo familiare. L’accertamento di veridicità operato dalle Commissioni Territoriali competenti conferisce rilevanza giuridica alla manifestazione di maternità, equiparandola sostanzialmente a un formale riconoscimento idoneo a fondare la rappresentanza legale.

Lo stesso riconoscimento dello status di rifugiato, esteso al nucleo familiare, costituisce una posizione giuridica qualificata che attribuisce al genitore l’interesse e la legittimazione ad agire ex articolo 95 d.P.R. n. 396/2000. Il procedimento giudiziale anagrafico diventa così lo strumento necessario per colmare l’assenza del documento estero originario, evitando che il minore versi in una condizione di apolidia o invisibilità giuridica. Sebbene il semplice possesso di stato, come ad esempio l’iscrizione scolastica o sanitaria, abbia valore unicamente probatorio, il ricorso alla volontaria giurisdizione consente di formare l’atto di nascita direttamente nei registri italiani, integrando la disciplina sul diritto di famiglia con le norme sulla protezione internazionale legate al riconoscimento del minore.

Il caso esaminato

La controversia nasce dal fatto che la sig.ra Sempronia, cittadina straniera e titolare dello status di rifugiata quale vittima di tratta e violenze, ha richiesto la formazione dell’atto di nascita del figlio minore Mevio, nato in un Paese di transito durante il percorso migratorio. La nascita del bambino non era mai stata registrata all’anagrafe a causa dello stato di segregazione patito dalla madre. Giunta in Italia e ottenuto il rifugio anche per il minore, Sempronia ha adito la magistratura competente per la formazione dell’atto omesso ex articolo 95 d.P.R. 396/2000.

In primo grado, il Tribunale territorialmente competente ha dichiarato il ricorso di Sempronia inammissibile per difetto di legittimazione ad agire della madre, ritenendo non provata la responsabilità genitoriale e inapplicabile la volontaria giurisdizione per accertare lo status filiationis.

In secondo grado, la Corte d’appello territorialmente competente ha respinto il reclamo, sostenendo che il riconoscimento richiede le forme tipiche del codice civile e che le dichiarazioni rese alla Commissione Territoriale competente non equivalgono a un riconoscimento formale.

Proposto ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione censurano la violazione delle norme sul riconoscimento e sulla formazione tardiva dell’atto di nascita. La ricorrente evidenzia come la decisione ignorasse le circostanze eccezionali della nascita e l’impossibilità di rivolgersi alle autorità estere. Sostiene inoltre che la legittimazione derivi dallo stesso accertamento di veridicità compiuto dalle autorità per la protezione internazionale, le quali avevano già riconosciuto il vincolo familiare estendendo lo status di rifugiato. Lamenta infine la lesione dei diritti fondamentali del minore all’identità personale, al nome e alla cittadinanza garantiti dalle convenzioni internazionali.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 16 settembre 2026 n. 25436, non ha definito il giudizio con una sentenza di accoglimento o di rigetto, ma ha adottato un’ordinanza interlocutoria: rilevando la particolare complessità e l’elevata rilevanza nomofilattica della vicenda, i giudici supremi hanno aperto un varco fondamentale nel sistema anagrafico per garantire tutela immediata alle situazioni formatesi lungo le rotte migratorie.

I giudici supremi hanno evidenziato la necessità di coordinare la disciplina del codice civile con la tutela della protezione internazionale, evitando che i minori nati lungo le rotte migratorie rimangano privi di tutela. La Corte ha sottolineato che le procedure d’asilo svolte dinanzi alle Commissioni Territoriali competenti attestano già la veridicità del vincolo familiare e che tali dichiarazioni potrebbero configurare un valido riconoscimento

In applicazione dei principi costituzionali sanciti dalla Costituzione e sovranazionali sul best interest of the child, il Collegio ha ritenuto necessario chiarire in pubblica udienza se lo status di rifugiato conferisca direttamente la legittimazione ad agire per la formazione dell’atto omesso e se le dichiarazioni d’ingresso valgano come atto pubblico di riconoscimento. La causa è stata quindi rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione Civile con l’intervento del Pubblico Ministero, disponendo contestualmente l’oscuramento delle generalità delle parti.

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