Il ministero della Giustizia è intervenuto con una circolare della Direzione generale degli affari interni per chiarire in modo organico la procedura di rimborso dei diritti di copia e dei diritti di certificato.
L’intervento si è reso necessario a seguito di alcune criticità segnalate dagli uffici giudiziari in quanto le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate avevano precisato di essere competenti esclusivamente per la “liquidazione dei rimborsi inerenti al contributo unificato di iscrizione a ruolo - e al - contributo fisso di pubblicazione”, secondo quanto previsto dalla circolare n. 33/2007 del MEF.
A fronte di tali segnalazioni e atteso che nel TU sulle spese di giustizia non si rinviene un’apposita disciplina sulle modalità di rimborso dei diritti di copia e di certificato, via Arenula ha avviato apposite interlocuzioni con Il MEF, con il Dipartimento per l’innovazione tecnologica e con la Direzione generale del bilancio del ministero della giustizia al fine di “individuare il modus operandi da seguire per procedere al rimborso degli importi in esame”.
A seguito delle suddette interlocuzioni è stata, quindi, emanata la circolare de qua indirizzata a tutti gli uffici giudiziari, ivi compresi quelli della Cassazione, e al Consiglio nazionale forense.
Il quadro normativo di riferimento
Nel provvedimento si esamina innanzitutto il quadro normativo di riferimento. “L’articolo 68, comma 2, delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con il decreto ministeriale del 29 maggio 2007 prevede che «Al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate all’erario provvede l’Amministrazione che le ha acquisite, con le modalità previste per il pagamento delle spese dello Stato»; di conseguenza, come precisato dalla Ragioneria Generale, rammenta la circolare, “la restituzione delle somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dello Stato compete, di regola, alle amministrazioni titolari del capitolo di entrata, mediante apposito capitolo di spesa presente nel relativo stato di previsione. Le stesse amministrazioni effettuano la relativa istruttoria e provvedono, ricorrendone i presupposti, all’emissione del titolo di pagamento”.
La competenza per il rimborso
Secondo quanto precisato dalla Ragioneria generale dello Stato, i diritti di copia e di certificato, “ora pagati tramite la piattaforma PagoPa, affluiscono al capitolo di entrata capo XI – GIUSTIZIA, n. 2413, articolo 12”. Di conseguenza, in base al richiamato art. 68, comma 2, delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, l’onere del rimborso, si legge nella circolare, “ricade sul Ministero della Giustizia”.
La struttura competente a effettuare la restituzione degli importi erroneamente versati viene individuata nella Direzione generale del bilancio e della contabilità.
Inoltre, attesi i diversi errori da parte dell’utenza nell’utilizzo della piattaforma PagoPa, “la Direzione generale del bilancio e della contabilità ritiene necessario che l’ufficio giudiziario verifichi ‘il capo/capitolo di entrata delle somme per le quali si richiede il rimborso ai fini dell’individuazione dell’articolazione competente allo stesso’”. A tal fine, l’ufficio giudiziario dovrà chiedere all’ufficio della direzione generale, “il rilascio di apposita certificazione/attestazione dalla quale risulti il capo/capitolo di entrata di tali somme, allegando le ricevute telematiche di pagamento”.
Come presentare l’istanza di rimborso
Fatte queste premesse, la circolare indica quindi le modalità della procedura per ottenere il rimborso dei diritti di copia e di certificato.
Nello specifico:
- le istanze di rimborso, debitamente sottoscritte (con allegati la quietanza originale comprovante il versamento, la copia del codice fiscale e di un documento d’identità dell’istante, il conto corrente dove effettuare il rimborso), “dovranno essere indirizzate all’ufficio giudiziario presso cui è avvenuta la richiesta di rilascio di copie o di certificazione con indicazione del numero di ruolo generale del procedimento”;
- “l’ufficio giudiziario dovrà rilasciare apposito nulla osta al rimborso dal quale risulti che il pagamento non era dovuto oppure è stato eseguito per un importo superiore a quello richiesto (in tale ultimo caso occorre indicare l’importo da rimborsare)”; infine, “l’ufficio giudiziario dovrà acquisire apposita certificazione da parte dell’Ufficio I della Direzione generale per i servizi applicativi dalla quale risulti il capo/capitolo di entrata delle somme oggetto dell’istanza di rimborso”.
All’esito dell’attività istruttoria sopra descritta, l’istanza di rimborso, corredata di tutti i documenti, “dovrà essere trasmessa dall’ufficio giudiziario, a mezzo interoperabilità, alla Direzione generale del bilancio e della contabilità, che effettuerà il relativo rimborso”.
Imposta di bollo
Inoltre, rammenta la circolare che, a eccezione delle istanze di rimborso relative al settore civile, dove il pagamento dell’imposta di bollo è ricompreso nel contributo unificato, “per importi superiori a € 77,47 l’istanza di rimborso è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del Dpr 642/1972, art. 3 della Tariffa, in quanto diretta ad una Amministrazione dello Stato e tendente ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo”.
La circolare invita infine il CNF a diramare la circolare a tutti i Consigli dell’Ordine degli avvocati, rammentando che le istanze indirizzate alla direzione generale “saranno smistate agli uffici giudiziari competenti – e che - in caso di omessa indicazione dell’ufficio giudiziario, le istanze saranno archiviate senza alcun seguito”.

