Non è ammissibile una revoca tacita della rinuncia all’eredità, trattandosi di atto soggetto a forma solenne ad substantiam. Ne consegue che la rinuncia può essere revocata solo con le forme previste dalla legge e non per facta concludentia; pertanto, l’Amministrazione finanziaria non può fondare la pretesa impositiva su una presunta accettazione tacita incompatibile con la rinuncia formalmente effettuata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6803/2026, accogliendo il ricorso di un erede rinunciatario.
La controversia nasce da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (2019) relativo a imposte ipotecarie e catastali su immobili ereditati dal padre del contribuente, per i quali non era stata presentata dichiarazione di successione. Il contribuente sosteneva di aver rinunciato all’eredità; tuttavia, secondo l’Agenzia, alcuni comportamenti successivi (come il trasferimento della sede legale della società e un atto d’obbligo) costituivano accettazione tacita dell’eredità. In primo grado il contribuente vince, ma in appello la decisione viene ribaltata: la Corte regionale ritiene che gli atti compiuti siano incompatibili con la rinuncia e configurino una revoca tacita della stessa.
La rinuncia all’eredità, spiega la Cassazione, consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato dismette il suo diritto di accettarla. A questo punto il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato, così prevede l’art. 519 del codice civile. Si tratta di un effetto che però non deriva dalla sola rinuncia, ma dall’avvenuto acquisto dell’eredità da parte degli altri chiamati. Fino a quel momento, il rinunziante può sempre esercitare il diritto di accettazione (come specificato dall’art. 525 del c.c.).
“In considerazione di queste rilevanti conseguenze – prosegue la Corte - l’art. 519, già richiamato, richiede che l’atto di rinuncia sia rivestito da una forma solenne”, e cioè: “con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere (.....) e inserita nel registro delle successioni” e non può essere sostituita neanche da una scrittura privata autenticata. Tale forma è a pena di nullità, con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile.
Pertanto (art.525 cc) – continua la Cassazione - il chiamato all’eredità che vi abbia inizialmente rinunciato “può successivamente accettarla, in forza dell’originaria delazione, sempre che questa non sia venuta meno, circostanza che, a detta del ricorrente, risulterebbe essersi verificata nel caso in esame per l’effetto della devoluzione dell’eredità allo Stato; resta comunque, come detto, la inammissibilità di una revoca tacita e per facta concludentia della rinunzia”.

