Con la sentenza n. 17486/2026 la sesta sezione della Cassazione penale ha rinviato alle sezioni Unite la questione giuridica se il reato, previsto dal primo comma dell’articolo 583 quater per le lesioni personali contro agenti di polizia nell’esercizio delle funzioni in occasione di manifestazioni sportive sia delitto autonomo circostanziato o se sia applicabile il secondo comma dell’articolo 582 del Cp che punisce le lesioni personali gravi e che determina la procedibilità d’ufficio del reato quando sussistano appunto circostanze aggravanti il reato. L’articolo 582 - nel caso di lesioni gravi o gravissime che fanno scattare la procedibilità d’ufficio - richiama però esplicitamente solo il secondo comma dell’articolo 583 quater del Cp che non contempla come parte offesa gli agenti di polizia, ma altre categorie quali il personale sanitario o scolastico.

La questione è rilevante anche sotto un altro punto di vista: in quanto l’aggravante specifica di un reato cosiddetta a effetto speciale esclude che possa essere stabilita la prevalenza sulle aggravanti delle eventuali circostanze attenuanti, in base al giudizio di bilanciamento previsto dall’articolo 69 del Codice penale.

La procedibilità d’ufficio o su querela si pone comunque nel caso delle lesioni lievi o lievissime subite dalle forze di polizia in quanto la procedibilità d’ufficio prevista dall’articolo 582 per quelle gravi o gravissime come suddetto ricomprende esplicitamente come aggravate quelle commesse nei confronti di altre categorie personali di vittime. E in cui le forze di polizia che svolgono compiti di ordine pubblico in occasioni di manifestazioni sportive non sono contemplati. La questione fa apparire un’evidente illogicità di tale esclusione e da ciò conseguirebbe anche il radicamento della competenza del giudice di pace nel caso che il reato sia commesso contro agenti di polizia nella forma non aggravata.

Inoltre, se si propendesse per la natura “circostanziale” delle lesioni commesse in occasione di manifestazioni sportive contro agenti di polizia o di pubblica sicurezza ciò ne comporterebbe la contestazione anche quando agite al fine di commettere l’ulteriore reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il quesito sottoposto alle sezioni Unite penali è quindi il seguente: se in tema di lesioni personali a un pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle sue funzioni la fattispecie di cui all’articolo 583 comma primo del Codice penale integri un’ipotesi autonoma di reato o una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di lesione personale previsto dall’articolo 582 del Codice penale.

 

 

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