Le somme che la persona danneggiata ha già percepito per gli stessi fatti che hanno causato il danno vanno scomputate dal montante del risarcimento. Ma ciò avviene solo se vi sia un’assoluta omogeneità tra le poste in gioco. Non basta, invece, che si tratti di danni della stessa natura (patrimoniale o non patrimoniale).

Lo ha ribadito la Cassazione che, con l’ordinanza 14356 del 15 maggio 2026,è tornata a occuparsi di compensatio lucri cum damno (si veda anche l’ordinanza 2624/2026 della Cassazione...

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