Risarcimento diretto al trasportato pure se l'altro veicolo ha targa estera e l'assicurazione non opera in Italia
La Cassazione ribadisce la validità della norma che solleva dal rischio di causa la persona danneggiata nel sinistro stradale
Il terzo trasportato ha diritto a domandare il risarcimento diretto alla società che assicura il veicolo "ospitante" su cui viaggiava, anche se l'altro mezzo di trasporto coinvolto nell'incidente ha targa straniera e copertura assicurativa che non partecipi al sistema convenzionale del risarcimento diretto.
La Corte di cassazione - con la sentenza n. 12172/2023 - ha ribadito l'orientamento di giurisprudenza già espresso in sede di legittimità sull'operatività dell'articolo 141 del Codice delle assicurazioni anche in caso di veicolo estero assicurato con compagnia che non eserciti in Italia in quanto è norma applicabile anche al caso estremo di veicolo "antagonista" privo di copertura. Infatti, l'obiettivo della norma del Cda è quello di traslare il cosiddetto "rischio di causa" sulla società assicurativa del veicolo ospitante.
Sul caso fortuito
Inoltre, la Cassazione riprende le sezioni Unite dello scorso febbraio, per verificare una condizione preliminare all'operatività del risarcimento diretto anche se il ricorso è silente sul punto: il caso fortuito.
Non è corretto il ragionamento di quei giudici di merito che non ravvedono il diritto al risarcimento diretto del terzo trasportato se vi è totale ed evidente responsabilità dell'altro conducente nella determinazione del sinistro stradale. Facendo di fatto equivalere una tale circostanza all'ipotesi del caso fortuito che, come recita l'articolo 141 del Cda, esclude l'operatività del risarcimento diretto al trasportato.
Ma tale tema è stato già risolto dalle sezioni Unite civili che, al contrario, smentiscono che la condotta del veicolo antagonista - anche se unica causa dell'incidente - possa equivalere al caso fortuito.
Infatti, la decisione di nomofilachia ha precisato che il caso fortuito che abbia determinato l'evento dannoso è rappresentabile solo quando il fattore umano sia avulso dalla circolazione stradale. Ciò che non può affermarsi in caso di collisione dovuta - come nel caso concreto - al mancato rispetto dello stop. Quindi se il responsabile civile determina con la propria condotta il danno arrecato al terzo trasportato la sua colpa non assurge mai a caso fortuito.
La tutela rafforzata
Infine, va ricordato che il diritto al risarcimento diretto non si fonda sull'avvenuto accertamento della colpa dei conducenti, ma opera de facto garantendo una tutela rafforzata, che viene anticipata traslando il rischio di causa sulla compagnia tenuta al risarcimento diretto e non sul danneggiato. L'incidente deve però avere coinvolto almeno due veicoli senza necessità che vi sia stata una collisione tra gli stessi.