Il ruolo di socio di maggioranza rivestito dal commercialista nella società fa scattare l’incompatibilità con la professione ai fini previdenziali. La qualità rivela, infatti, un interesse tangibile e tutt’altro che remoto alle vicende della compagine. Mentre l’incarico di amministratore è compatibile solo se svolto nell’interesse del terzo che lo ha conferito. La Cassazione (sentenza 26346) accoglie dunque il ricorso della Cassa dei commercialisti che aveva perso sia in primo sia in secondo grado...

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