Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta nel contratto di transazione a causa "mista"
Contratto di transazione - Transazione a causa "mista" - Art. 1965, comma 2, c.c. - Eccessiva onerosità sopravvenuta - Risoluzione - Art. 1467 c.c.- Ammissibilità.
La transazione a esecuzione differita è suscettibile di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta in base al principio generale disposto dall'art. 1467 c.c.. L'irresolubilità della transazione novativa stabilita in via eccezionale dall'art. 1976 c.c. è limitata alla risoluzione per inadempimento e l'irrescindibilità della transazione per causa di lesione, sancita dall'art. 1970 c.c., esaurisce la sua ratio sul piano del sinallagma genetico. Il contratto di transazione a causa "mista" seguendo il modello delineato dall'art. 1965, comma 2 sommerebbe una parte transattiva e una parte non transattiva che coincide, nella fattispecie in oggetto, col preliminare di cessione delle quote sociali.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 20 febbraio 2020 n. 4451
Azione revocatoria - Valutazione delle sproporzioni tra le prestazioni - Giudizio prognostico da parte del giudice - Conseguenze. (Rd 267/1942, articolo 67)
In tema di revocatoria fallimentare promossa per la sproporzione tra le prestazioni e avente a oggetto una transazione, non si può avere riguardo né soltanto alle prestazioni dedotte nell'atto di transazione né soltanto alle pretese originarie come declinate dalla parte, ma si deve tenere conto complessivamente delle reciproche concessioni. A tal fine, tuttavia, il giudice della revocatoria non deve effettuare un accertamento incidentale in termini di fondatezza o infondatezza sulle pretese originarie, ma deve stabilirne il valore, tenendo conto, con un giudizio prognostico, sia delle probabilità di un positivo accertamento in sede giudiziaria, sia di tutte le altre circostanze che incidono sulla valutazione economica della originaria pretesa nel momento in cui la parte transigente ha a essa rinunciato.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 21 novembre 2013 n. 26124
Transazione - Invalidità - Risoluzione per inadempimento.
La disposizione dell'art. 1976 cod. civ., che esclude la possibilità di chiedere la risoluzione della transazione per inadempimento quando il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, a meno che non sia stato diversamente stabilito dalle parti, comportando una eccezione ai principi generali della risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, nei quali il venir meno del sinallagma funzionale, qualunque ne sia la causa, comporta sempre la caducazione del contratto, non può essere estesa ai casi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità o per l'accertata inesistenza della condizione presupposta.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 28 agosto 1993 n. 9125