Centosettantasei.

Tanti sono stati i tentativi necessari, in un caso, per far generare a Suno un brano sostanzialmente identico a “Atemlos durch die Nacht”.

Suno ha portato quel numero in tribunale come prova a proprio favore: se bisogna insistere così tanto, allora il modello non copia.

Il giudice l’ha letto al contrario. I risultati, ha osservato, erano sostanzialmente simili ogni volta. Centosettantasei fallimenti non sono una difesa. Sono un test superato.

Suno non ha perso perché era fuori regola. Ha perso sostenendo di essere in regola.

Il caso in due righe

GEMA, la società di gestione collettiva dei diritti d’autore tedesca, ha citato Suno Inc. il 21 gennaio 2025 davanti al Tribunale regionale di Monaco (causa n. 42 O 763/25). La causa è stata decisa dalla 42ª Sezione Civile, specializzata in diritto d’autore, presieduta dal giudice Elke Schwager. Sentenza il 31 luglio 2026.

Il tribunale ha accolto la domanda in larghissima parte, respingendo solo una porzione minima delle pretese.

Le opere in causa sono sei: “Atemlos durch die Nacht”, “Daddy Cool”, “Rasputin”, “Forever Young”, “Big in Japan”, “Mambo No. 5”.

Che cosa deve fare Suno adesso

Tre cose, in sintesi.

Smettere. L’inibitoria copre la riproduzione delle opere senza consenso, la riproduzione a fini di addestramento del modello negli Stati Uniti con la successiva memorizzazione nei parametri, e la comunicazione delle opere al pubblico in Germania. È assistita da una sanzione fino a 250.000 euro o, in alternativa, dalla reclusione per oltraggio fino a sei mesi.

Rendicontare. Suno deve fornire un rendiconto ordinato: natura e portata degli atti di sfruttamento compiuti sulle opere identificate, fatturato e ricavi generati.

Pagare. È stata dichiarata responsabile per tutti i danni maturati dal 1° luglio 2023. L’importo non è ancora quantificato.

La memorizzazione è riproduzione (art. 16 UrhG)

Il cuore tecnico della decisione è questo: secondo il tribunale le opere risultavano memorizzate, cioè fissate nei parametri del modello e recuperabili tramite prompt semplici e aperti. Questa memorizzazione costituisce di per sé una riproduzione ai sensi dell’art. 16 UrhG, la legge tedesca sul diritto d’autore.

Il passaggio che smonta la difesa più diffusa del settore — “i pesi del modello non contengono le opere” — è il seguente: non serve una memorizzazione esatta e priva di perdite. Il diritto d’autore riconosce da sempre la riproduzione in formati con perdita, come MP3 e JPEG. È sufficiente che l’opera possa essere percepita indirettamente.

Su cosa si è basato il giudice per accertarlo:

• studi scientifici secondo cui il modello di Suno era particolarmente sensibile alle “componenti di similarità testuale” (inserendo i testi, cresceva molto la probabilità di generare l’opera corrispondente);

• il proprio confronto uditivo diretto tra originali e output;

• le perizie musicologiche prodotte da entrambe le parti.

Suno aveva richiamato anche la giurisprudenza europea sul gusto di una crema di formaggio spalmabile, secondo cui l’oggetto della tutela deve essere identificabile con precisione e oggettività. Respinta: quella giurisprudenza riguarda l’idoneità di un’opera a essere tutelata, non i requisiti per accertare una riproduzione.

L’AI Act non è uno scudo (art. 53(1)(c) e (d))

Questo è il passaggio che pochi stanno raccontando, ed è il più importante per chi lavora in Europa.

Suno ha sostenuto in giudizio che il rispetto di tutti gli obblighi applicabili dell’AI Act — in particolare la trasparenza sui dati di addestramento e l’opt-out previsti dall’art. 53(1)(c) e (d) escludesse la violazione del diritto d’autore.

Il tribunale ha risposto che l’AI Act integra la Direttiva DSM, non la sostituisce. L’obbligo di pubblicare una sintesi dei dati di addestramento non crea una nuova eccezione autonoma al diritto d’autore e non sostituisce i requisiti della direttiva. Anzi: quello strumento serve ai titolari dei diritti per valutare se i propri diritti siano stati violati.

Tradotto: la sintesi dei dati di addestramento non è un salvacondotto. È un documento pensato per rendere più facile, non più difficile, l’azione di chi vuole farvi causa.

La conformità regolamentare è un adempimento, non un’immunità.

Non è un argomento per non essere conformi. È un argomento per smettere di vendere la conformità come polizza assicurativa.

L’eccezione TDM copre gli schemi, non il contenuto

Sull’eccezione per il text and data mining — l’architrave difensiva di tutta l’industria dei modelli generativi — la corte ha tracciato una linea netta.

L’eccezione consente la riproduzione ai soli fini dell’estrazione di informazioni non protette: schemi, correlazioni. Non consente l’appropriazione del contenuto creativo protetto in quanto tale. E non si applica quando risultano lesi gli interessi di sfruttamento economico degli autori.

Non ha retto nemmeno l’eccezione per le copie temporanee: le copie presenti sui server edge in Germania sono state escluse dall’art. 44a UrhG perché avevano un significato economico autonomo, pur essendo di natura transitoria. Anche i brani generati, per il tribunale, hanno un valore economico proprio: non sono un sottoprodotto tecnico, sono il prodotto.

Risponde chi costruisce il modello, non chi scrive il prompt

Il tribunale ha escluso la “messa a disposizione del pubblico” in senso stretto (art. 19a UrhG): dover fare numerosi tentativi di prompt non equivale ad accedere all’opera in un momento e in un luogo scelti individualmente dall’utente.

Ma in via subordinata ha affermato la comunicazione al pubblico, con richiamo all’art. 8 del Trattato OMPI sul diritto d’autore. E l’ha affermata su un punto notevole: la messa a disposizione del modello addestrato in sé, con dentro le opere memorizzate, è comunicazione al pubblico. Era sufficiente rendere disponibile il modello; non era richiesto l’accesso effettivo da parte degli utenti.

Quanto alla responsabilità, il tribunale ha respinto espressamente la tesi della mera piattaforma intermediaria: Suno ha esercitato un controllo completo su architettura, algoritmo e acquisizione dei dati di addestramento.

I prompt di GEMA sono stati qualificati come semplici e aperti, non concepiti per provocare la violazione. Neppure i 176 tentativi hanno cambiato quella valutazione, perché non erano istruzioni mirate a far commettere un illecito al modello.

Se cercate una risposta secca alla domanda “chi risponde quando un output viola il diritto d’autore?”, oggi in Europa la risposta è: chi ha costruito e reso disponibile il modello.

Monaco giudica il fair use americano, ma non può eseguirlo

Il capitolo sulla competenza è quello dove i titoli hanno preso una scorciatoia.

Il tribunale ha fondato la propria competenza internazionale sull’art. 131(1) VGG, la legge tedesca sulle società di gestione collettiva, che consente a un ente come GEMA di concentrare davanti a un unico foro domande collegate anche quando gli illeciti si sono verificati in luoghi diversi. Poiché gli output erano accessibili a Monaco, Monaco è luogo della violazione; e la regola sulle domande connesse ha attratto anche l’addestramento svolto negli Stati Uniti.

Applicando poi il principio della lex loci protectionis (art. 8(1) del Regolamento Roma II), il giudice tedesco ha applicato il diritto d’autore statunitense all’addestramento americano, ha respinto l’eccezione di fair use e ha concesso un’ingiunzione ai sensi della Sec. 502(a) dello US Copyright Act.

Ma qui la sentenza mette una nota che quasi nessuno ha ripreso: il tribunale ha distinto con nettezza la competenza dall’esecuzione. Può giudicare l’addestramento avvenuto negli Stati Uniti; non garantisce che una sentenza tedesca sia lì eseguibile senza ulteriori procedimenti, vigendo il principio di stretta territorialità.

Chi ha titolato “Monaco ferma Suno” ha fatto un salto logico. Monaco ha stabilito. L’esecuzione, oltreoceano, è un’altra causa.

Il fair use e il buco dentro la vittoria

Il test americano a quattro fattori è caduto tutto contro Suno:

1. Finalità e natura dell’uso — non trasformativa: gli output erano sostanzialmente simili e riconoscibilmente derivati. Ha pesato anche il modo in cui i dati erano stati ottenuti: tecniche di stream-ripping che eludevano il “Rolling Cipher”, il meccanismo di protezione di YouTube contro il download.

2. Natura dell’opera — la musica sta nel nucleo dell’espressione creativa protetta.

3. Quantità utilizzata — le opere erano state copiate per intero; non si trattava di copia intermedia né di reverse engineering.

4. Effetto sul mercato — gli output sono prodotti sostitutivi sul mercato della musica registrata a scopo di intrattenimento, streaming e download inclusi.

Il tribunale ha richiamato anche i casi americani Bartz/Anthropic e Kadrey/Meta, dove le conclusioni erano cambiate a seconda di come il materiale era stato acquisito: libri comprati legalmente, oppure presi da “biblioteche ombra”.

E poi c’è la falla più interessante di tutta la vicenda. Sul quarto fattore, il tribunale ha scritto di non aver esaminato separatamente l’esistenza di un mercato per le licenze di addestramento dell’IA, perché l’attrice non aveva presentato argomentazioni specifiche a dimostrazione di quel mercato.

Rileggetela. La ragione per cui GEMA fa causa da gennaio 2025 — costruire un mercato delle licenze per l’addestramento — è precisamente il punto che il tribunale non ha valutato, perché nessuno gliel’ha chiesto nella forma giusta. GEMA ha vinto sulla riproduzione. Il mercato che voleva creare resta, giuridicamente, da dimostrare.

Cosa succede adesso

La sentenza è di primo grado ed è appellabile. Suno ha già annunciato che valuterà tutte le opzioni. È verosimile che la questione arrivi fino alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Nel frattempo la Commissione europea ha chiuso una consultazione sulla revisione delle regole del 2019, con circa un centinaio di risposte degli stakeholder. La decisione tedesca finirà con ogni probabilità dentro quella valutazione.

La previsione, con una data. Entro il 31 gennaio 2027: Suno impugnerà senza ritirarsi dal mercato europeo e senza ricostruire da zero il dataset; annuncerà un accordo di licenza europeo oppure una nuova versione del modello con protezioni dichiarate contro la riproduzione di opere esistenti; e la sentenza verrà citata nelle posizioni depositate presso la Commissione come argomento per allargare l’eccezione TDM, non per restringerla.

Segnatevele. Se sbaglio, lo scriverò qui.

La tensione che resta

La lettura consolatoria è che in Europa il diritto d’autore ha retto all’urto dell’IA generativa. È vero, e non è poco.

La lettura scomoda è che tutto questo poggia su una condizione fragile: che l’opera resti percepibile nell’output. È l’unico varco attraverso cui GEMA è passata — 176 tentativi, un confronto uditivo, due perizie musicologiche.

Il settore ha appena ricevuto una mappa dettagliata di dove passa il confine. Nessuno investirà per stare lontano dal confine. Investiranno per camminarci sopra.

E allora la domanda che nessuno vuole fare ad alta voce è questa: quando la somiglianza non sarà più dimostrabile, cosa resterà esattamente da tutelare — l’opera, o solo la prova?

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*Avv. Alberto Bozzo, DPO e CAIO, Referente Enia per la Regione Veneto

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