Amministrativo

Risposta entro trenta giorni per le domande di accesso alle misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

Lo ha deciso il Tar Lombardia con la sentenza 2224/2023

di Pietro Verna

Il termine di trenta giorni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 deve reputarsi applicabile al silenzio-inadempimento sulle domande di accesso alle misure di accoglienza, in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dall’Amministrazione ai sensi dello stesso articolo 2, comma 3. Una diversa soluzione sarebbe in contrato con l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 142/2015 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei...