La III sezione della Suprema corte con la sentenza n. 8630/2026 chiude un cerchio ultratrentennale avviato dalla giurisprudenza che, nei primi anni ‘90, aveva iniziato ad irregimentare con parametri tanto “oggettivi”quanto stipulativi la liquidazione, necessariamente equitativa, del danno alla salute; un correttivo rispetto a un esercizio del tutto discrezionale dell'equità. Le tabelle giurisprudenziali aiutavano a perseguire «giustizia del caso concreto… [e] parità di trattamento tra danneggiati...

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