Sulla falsariga di detta decisione 5 giugno 2025, e facendo perno anche su altre sentenze della Corte europea e sull'articolo 19 della Convenzione di Montreal l'ordinanza n. 8684/2026 viene a rigettare il gravame avverso la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto il ristoro dovuto al viaggiatore, ed afferma così che il danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di bagagli può essere segnalato al vettore aereo sin dal momento in cui il passeggero interessato viene a conoscenza di tale ritardo, senza che quest'ultimo debba attendere che detti bagagli siano messi a sua disposizione, non venendo l'adempimento della formalità di reclamo assoggettata a una tale condizione ulteriore non necessaria.
LA MASSIMA
Trasporti - Trasporto aereo internazionale - Ritardo nella riconsegna del bagaglio - Azione risarcitoria - Reclamo - Immediato "Rapporto di Irregolarità bagaglio" - Sufficienza - Sussiste. (Convenzione di Montreal 28 maggio 1999, articoli 17 e 31)
Il danno derivante in trasporto aereo nella ritardata riconsegna di bagagli può essere richiesto al vettore aereo sin dal momento in cui il passeggero interessato viene a conoscenza del ritardo, senza che costui debba attendere che detti bagagli siano messi a sua disposizione, non venendo l'adempimento della formalità di reclamo assoggettata a una tale condizione ulteriore non necessaria.
L'aereo giunge a destinazione, ma il bagaglio non c’è, è andato per il mondo chissà dove; il viaggiatore denuncia lo smarrimento alla Compagnia e fortunatamente il giorno dopo lo smarrito viene ritrovato sano e salvo, e riconsegnato integro al turista; tutto bene allora, ma di che si lamenta?
Nient'affatto, soltanto chi non si è mai scontrato con tale più che fastidiosa esperienza, peraltro tutt'altro che infrequente, può domandarselo: nel caso esaminato ora dall'ordinanza 7 aprile 2026...


