GiurisprudenzaComunitario e Internazionale

Ritardo dei bagagli: sì al reclamo prima data di messa a disposizione degli stessi da parte della Compagnia

di Marina Castellaneta

N. 23

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La Corte di giustizia, con la sentenza depositata il 5 giugno nella causa C-292/24 (AD), ha stabilito che l'articolo 31 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sull'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, attuata a livello europeo con il regolamento n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo, deve essere interpretato nel senso di consentire al passeggero di presentare un reclamo per il ritardo nella consegna dei bagagli anche prima della data in cui le valigie tornano nella disponibilità della vittima dei ritardi.

Malgrado i frequenti ostacoli frapposti dalle compagnie aeree al riconoscimento degli indennizzi dovuti a causa di cancellazioni, ritardi, smarrimento di bagagli, la Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza dopo sentenza, interviene a garantire una protezione effettiva ai passeggeri, bloccando le vie di fuga ai vettori che, non di rado, procedendo a un'interpretazione delle regole Ue in modo restrittivo, cercano di sottrarsi agli obblighi di natura riparatoria a tutela dei consumatori.

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