In caso di ritardo aereo, l’indennizzo al passeggero scatta anche senza prova del danno ulteriore. E la tutela non può essere negata per il solo fatto che il volo sia operato da un vettore non comunitario e provenga da un aeroporto extra-Ue. La Cassazione, ordinanza n. 15556/2026, ha definitivamente respinto il ricorso di American Airlines condannato a pagare 600 euro a due passeggeri per tre ore di ritardo nel volo AA206 del 24 giugno 2018, sulla tratta Miami–Milano Malpensa, ai sensi della Convenzione di Montreal del 1999.

La compagnia aveva contestato la condanna sostenendo, anzitutto, che i passeggeri non avessero provato alcun concreto danno patrimoniale o non patrimoniale. Inoltre il Tribunale aveva riconosciuto una compensazione pecuniaria assimilabile a quella prevista dal Regolamento Ue n. 261/2004, pur trattandosi di un volo partito da un aeroporto extra-Ue e operato da un vettore non comunitario. Con ulteriori motivi di ricorso, la compagnia sosteneva che la Convenzione di Montreal consente solo il risarcimento di danni effettivamente allegati e provati, escludendo forme automatiche o punitive di indennizzo, e contestava quindi che il giudice avesse liquidato somme sulla base del solo ritardo del volo e dell’inadempimento del vettore.

Per la Terza sezione civile i motivi sono tutti inammissibili.

“Il passeggero che subisce un ritardo aereo – si legge nella decisione - ha diritto alla compensazione pecuniaria forfettaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, che ristora il disagio generalizzato per la perdita di tempo”. “Qualora – prosegue la Corte - intenda ottenere un risarcimento per danni ulteriori e individuali (patrimoniali o non patrimoniali), può agire ai sensi della Convenzione di Montreal. In questo secondo caso, precisa la Cassazione, “sebbene il vettore sia gravato da una presunzione di responsabilità per l’evento-ritardo, l’onere di provare l’esistenza, la natura e l’entità del danno-conseguenza grava interamente sul passeggero”.

In particolare, per il danno non patrimoniale è richiesta la “rigorosa prova di una lesione grave a un diritto costituzionalmente protetto, che superi la soglia del mero disagio o fastidio, non essendo il danno risarcibile in via automatica”.

In applicazione degli artt. 19 e 22 della Convenzione, conclude l’ordinanza, il giudice d’appello ha “correttamente riconosciuto il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria prevista per il ritardo del trasporto aereo”, circoscrivendola nel caso specifico “al solo indennizzo convenzionale, non essendo stati forniti elementi idonei a comprovare ulteriori danni risarcibili”.

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