Roma capitale non responsabile per la caduta da moto su macchia d'olio improvvisa
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 6826/21 ha precisato che la sostanza oleosa era stata depositata da poco tempo senza quindi che la Pa potesse intervenire
La pubblica amministrazione non ha responsabilità quando un motociclo scivola su una chiazza d'olio caduta pochi minuti prima da un camion che pulisce le strade. Nella fattispecie Roma capitale non avrebbe avuto il tempo necessario per intervenire e rimuovere la sostanza oleosa sul manto stradale ed eventualmente evitare il sinistro. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 6826/21.
La vicenda. Entrando nel merito della vicenda la Corte d'appello ha rigettato la domanda di un soggetto nei confronti di Roma capitale sul risarcimento danni lamentati in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto l'8/8/2010 quando presso il lungotevere in Augusta in Roma il soggetto perdeva il controllo del proprio motociclo cadendo a terra, asseritamente a causa di una macchia d'olio presente sulla strada. I Supremi giudici, in pieno accordo con i giudici di merito, hanno richiamato la decisione di questi ultimi in base alla quale anche a voler ammettere che il ricorrente fosse incappato con il proprio scooter in una chiazza di liquido rilasciata da un camion addetto alla pulizia della strada sarebbe occorso considerare che il rilascio sulla carreggiata era avvenuto in pochissimo tempo rispetto al presunto slittamento del motociclo. In questo modo "è pacificamente escluso che la cadenza temporale tra il rilascio dell'olio in terra e il verificarsi del sinistro fosse così ravvicinato che Roma capitale non avrebbe potuto fare nulla per eliminare la chiazza".
A tal proposito la Cassazione richiama il principio di diritto secondo cui la Pa rimane liberata dalla responsabilità ex articolo 2051 cc, in relazione a beni demaniali ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione. E quindi, per concludere, non sussiste responsabilità per l'amministrazione quando in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere l'ostacolo, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza.