Sì alla chiusura temporanea del ristorante che viola il divieto di riprodurre musica amplificata all'esterno del locale, anche quando gli apparecchi sono collocati nel dehors. Lo ha stabilito il Consiglio di stato, con la sentenza n. 6626/2026, priva di precedenti, accogliendo il ricorso di Roma Capitale contro il noto locale “Alfredo alla Scrofa”.
La V Sezione precisa che la determinazione dirigenziale che ha fatto scattare il fermo non integra uno straripamento dei poteri dell’amministrazione in quanto non ha natura punitiva, ma costituisce una misura ripristinatoria e conformativa, legittimamente adottata per tutelare la quiete pubblica. Che, in quanto espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale sugli interessi economici dell’esercente.
La vicenda nasce da due controlli della Polizia locale. Nel primo sopralluogo, il 29 maggio 2024, gli agenti hanno accertato la presenza di un amplificatore all’esterno del locale. Il 19 luglio successivo, un secondo accesso ha rilevato nuovamente la presenza di strumenti di amplificazione e riproduzione sonora nel dehors. Roma Capitale ha quindi disposto la sospensione dell’attività per 15 giorni, in applicazione del regolamento di polizia urbana che sanziona la reiterazione della stessa violazione nell’arco di 180 giorni. Il Tar Lazio ha annullato il provvedimento, rilevando la “la carenza di potere dell’Amministrazione in merito alla introduzione, nell’ordinamento locale, di una disciplina sanzionatoria di sospensione delle attività affidata ai Direttori dei Municipi, nell’assenza di una norma primaria”.
Palazzo Spada ha ribaltato la decisione, dando ragione al Comune. “Come noto – si legge nella decisione -, il Sindaco ha un generale potere ordinario di ordinanza in materia di sanità e igiene pubblica, e quindi in tema di inquinamento acustico, riferito alla potestà regolamentare attribuita agli Enti locali dall’art. 7 della legge n. 267 del 2000 in tutte le materie di loro competenza, e nella specie declinato ai sensi dell’art. 9 della legge n. 447 del 1995”.
Quest’ultima norma (Legge quadro sull’inquinamento acustico), al co. 1, per la tutela della salute, prevede il potere del sindaco “di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività”. Che nella specie, prosegue la decisione, è stato esercitato “mediante l’ordine di sospensione dell’attività disposto ai sensi dell’art. 33, comma 4, della D.A.C. n. 43 del 2019, in ragione della reiterata violazione dell’articolo 14”. La disposizione stabilisce che: “È vietato installare all’esterno dei locali commerciali dispositivi di amplificazione e riproduzione sonora che deve essere diffusa solo all’interno di locali opportunamente insonorizzati e, comunque, non superare i limiti previsti dai regolamenti comunali”.
Così ricostruito il quadro, afferma il Consiglio di Stato, la determinazione “non va intesa come misura sanzionatoria ad effetto punitivo e interdittivo, ma come un provvedimento espressione dell’ordinario potere ripristinatorio e conformativo dell’Amministrazione comunale, laddove le disposizioni regolamentari finalizzate alla tutela dell’ambiente urbano, dell’ordine pubblico, del decoro e della quiete pubblica vengano violate”. Non vi è stata dunque alcuna violazione dei principi di proporzionalità, considerato che “il diritto alla quiete, essendo espressione del diritto alla salute psicofisica, prevale certamente sugli interessi economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un’attività economica di cui essi soli percepiscono i proventi, riversandone viceversa sula collettività circostante i pregiudizi”.
Infine, proprio la circostanza che la violazione sia riferita all’esterno del locale “impone di considerare l’evidenza della difficoltà, rispetto ai locali interni, di impiegare strumenti tecnici di riduzione delle emissioni e mezzi di insonorizzazione; ne consegue che l’Autorità comunale è legittimata ad adottare provvedimento più radicali […], a presidio della tutela della quiete pubblica e del decoro ambientale e urbano”.

