Con la Rottamazione quater il processo si estingue con il pagamento della prima rata; la definizione agevolata si applica anche a crediti non tributari e produce effetti anche sui coobbligati solidali. Le Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 5889/2026, chiudono definitivamente il contrasto interpretativo dettando tre importanti principi di diritto.

Il caso - Una Srl ottiene un finanziamento bancario garantito dal Fondo pubblico per le PMI. Due persone fanno da fideiussori. La società non restituisce il prestito e la banca attiva la garanzia pubblica. Il Fondo paga la banca e subentra nel credito (surroga) che viene affidato alla riscossione: Equitalia notifica le cartelle esattoriali ai fideiussori (per circa 83.000 €). A questo punto i fideiussori fanno opposizione alle cartelle. Perdono in primo grado e in appello e ricorrono in Cassazione. Nel corso del giudizio, uno dei fideiussori aderisce alla rottamazione quater (definizione agevolata del debito). Si impegna a pagare a rate e a rinunciare alla causa, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione accetta il piano. A questo punto la Cassazione deve decidere: che effetto ha la rottamazione sul processo, se essa vale anche per debiti non tributari, e se riguarda anche l’altro fideiussore.

Il Dl n. 84/2025 di interpretazione autentica – scrive la Corte – è stato adottato per “porre fine ai consistenti dubbi applicativi” riconducibili a tre orientamenti contrastanti. Per il primo indirizzo, fino al pagamento dell’ultima rata non poteva addivenirsi a una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; per il secondo, i tempi di pagamento concordati nella procedura di rottamazione non impedivano l’estinzione immediata del processo. Per il terzo, l’adesione alla procedura non comportava né la sospensione del processo fino al pagamento dell’ultima rata, né l’estinzione immediata per rinuncia, ma il venire meno dell’interesse a impugnare, con una pronuncia di inammissibilità.

La motivazione - Le Sezioni unite chiariscono una volta per tutte che la definizione agevolata si considera perfezionata - ai fini processuali - già con il pagamento della prima rata. Di conseguenza, il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo anche d’ufficio, una volta che siano prodotti: la domanda di adesione alla rottamazione, la comunicazione dell’Agenzia della riscossione e la prova del pagamento della prima rata. Inoltre, la Corte afferma che la rottamazione quater non riguarda solo i debiti tributari, ma può applicarsi a tutti i carichi affidati alla riscossione nel periodo previsto dalla legge, anche se hanno natura diversa. Infine, in presenza di più debitori obbligati in solido, la definizione agevolata effettuata da uno solo di essi produce effetti anche sugli altri e comporta quindi l’estinzione del giudizio anche nei confronti del coobbligato che non ha aderito.

Ricapitolando, le Sezioni Unite hanno affermato i tre seguenti principi di diritto:

  • “In forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12 bis d.legge n.84 del 17 giugno 2025 come convertito in legge n. 108 del 30 luglio 2025, ‘ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
  • “La procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1 co. 231 segg. l. 197/22 (c.d. ‘rottamazione quater’) può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”.
  • “Nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata di cui all’art. 1 co. 231 segg. l. 197/22 produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente”.
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