La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, art. 1, comma 82) ha introdotto la rottamazione-quinquies, che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza sanzioni, interessi di mora e aggio, con scadenza per le domande fissata al 30 aprile 2026. La norma, tuttavia, a differenza della precedente rottamazione-quater (art. 1, comma 251, Legge n. 197/2022), non prevede alcuna disposizione che abiliti gli enti previdenziali privatizzati di cui ai D. Lgs. nn. 509/1994 e 103/1996 - tra cui Cassa Forense - a deliberare l’adesione alla sanatoria. La stessa Cassa Forense ha confermato ufficialmente l’esclusione con comunicato del 29 gennaio 2026, rilevando l’assenza di qualsiasi base normativa primaria. Si tratta di una lacuna per nulla giustificata: con la rottamazione-quater, Cassa Forense aveva deliberato l’adesione il 27 gennaio 2023, consentendo a migliaia di colleghi di regolarizzare la propria posizione contributiva.

Una discriminazione inaccettabile - L’omissione genera una palese disparità: i titolari di partita IVA con debiti INPS possono accedere alla definizione agevolata; gli avvocati iscritti a Cassa Forense no. È doveroso precisare che non si tratta di evasori: sono avvocati che hanno regolarmente presentato le proprie dichiarazioni fiscali e che, sulla base di esse, non riescono materialmente a far fronte al versamento dei contributi. Una difficoltà economica reale e oggettiva, resa ancora più grave dal fatto che il mancato versamento dei contributi previdenziali espone l’avvocato anche a sanzioni di natura deontologica.

Si pensi, tra l’altro, alla condizione di quei tanti colleghi che hanno assistito il proprio cliente con il patrocinio a spese dello Stato: il giudice ha liquidato il compenso, ma lo Stato impiegherà anni a corrisponderlo - senza interessi né penali di sorta - mentre l’avvocato potrebbe aver già anticipato l’IVA e dovrà versare le rate previdenziali su importi non percepiti. Una situazione paradossale, in cui il professionista finanzia di fatto la giustizia pubblica, salvo poi trovarsi in difficoltà nel far fronte ai propri obblighi contributivi e non poter accedere agli strumenti di regolarizzazione riconosciuti però a tutti gli altri contribuenti.

Siamo dunque di fronte a soggetti che non si sottraggono ai propri obblighi per scelta, ma che versano in una condizione di genuina e oggettiva difficoltà, degna di attenzione e tutela da parte del legislatore.

La proposta - L’UNCC chiede l’introduzione, in sede di conversione del D.L. n. 38/2026, di un emendamento che: reintroduca una norma analoga all’art. 1, comma 251 della Legge n. 197/2022, abilitando gli enti previdenziali privatizzati a deliberare l’adesione alla rottamazione-quinquies per i carichi contributivi dei propri iscritti (periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023); preveda una congrua proroga del termine per la presentazione delle domande di adesione, necessaria per consentire agli enti di adottare le delibere e ai professionisti di esercitare consapevolmente il diritto di accesso alla sanatoria.

È una misura di buon senso, di equità e di coerenza dell’ordinamento. Il veicolo normativo esiste: il Parlamento ha ancora il tempo per cogliere questa opportunità.

* Presidente dell’Unione nazionale camere civili

 

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