Dopo che la Corte costituzionale (sentenza n. 156/2025) ha riconosciuto la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali anche ai sindacati che non hanno firmato il contratto collettivo né partecipato alle trattative, purché comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, la Cassazione precisa come individuare queste organizzazioni. Con la sentenza n. 27541, depositata il 22 ottobre, la Sezione lavoro chiarisce che il confronto va svolto nel settore dell’attività effettivamente esercitata dall’impresa, considerando la media tra la percentuale degli iscritti e quella dei voti ottenuti, ove disponibili, da confrontare con la media dei sindacati firmatari del contratto “leader” del settore.

La controversia nasce dal ricorso di una federazione sindacale contro una azienda leader nei servizi integrati, che aveva escluso il sindacato dalle trattative e dalla possibilità di costituire una Rsa, nonostante l’organizzazione rivendicasse il maggior numero di iscritti nell’unità produttiva. Tribunale e Corte d’appello avevano respinto la domanda perché l’organizzazione non aveva firmato il contratto collettivo applicato né partecipato alla sua negoziazione.

L’intervento additivo della Consulta ha dato autonomo rilievo alla “rappresentatività comparativa”, per evitare che un sindacato effettivamente rappresentativo resti escluso dai diritti previsti dallo Statuto dei lavoratori “per il solo fatto di non aver avuto accesso alla contrattazione collettiva applicata nell’unità produttiva”. Il dispositivo della pronuncia ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo co., della legge n. 300 del 1970 nella parte in cui non prevede che le RSA possano essere costituite, a iniziativa dei lavoratori, anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per la costituzione delle Rsa,  dunque, il perimetro della comparazione è costituito dal settore di attività dell’impresa o anche dell’unità produttiva, “individuato in base all’attività concretamente svolta, quale risulta dal registro delle imprese”, e da altri indici disponibili, purché coerenti con l’attività esercitata.

La rappresentatività comparativamente maggiore (art. 19 della L. n. 300/1970) va accertata, sul piano nazionale, attraverso una valutazione complessiva della capacità rappresentativa dell’associazione sindacale, desunta dalla media tra il dato associativo e quello elettorale, “quest’ultimo ove esistente, da compararsi con la media di rappresentatività calcolata secondo lo stesso criterio ed espressa da tutti i sindacati che hanno sottoscritto il contratto c.d. leader in quel settore”.

Inoltre, la Cassazione chiarisce che la qualità di associazione sindacale comparativamente più rappresentativa deve ricorrere al momento dell’iniziativa dei lavoratori e costituisce un fatto costitutivo del diritto alla costituzione della RSA. E l’onere probatorio grava sull’associazione che ne rivendica il diritto e può essere assolto con ogni mezzo, comprese le presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione: l’intervento della Consulta rende necessari nuovi accertamenti sulla rappresentatività del sindacato, secondo i criteri indicati. 

Riproduzione riservata Ⓒ