Civile

“Salaparuta”, alla Corte Ue la prevalenza della Dop europea sul marchio storico

La Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 12563/2024, ha rimesso la questione nell’ambito del contenzioso tra “Duca di Salaparuta S.p.a” il Ministero dell’agricoltura, il Consorzio Volontario di Tutela Vini D.O.P. Salaparuta e altre aziende vinicole

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di Francesco Machina Grifeo

Sara la Corte di giustizia Ue a decidere se deve prevalere la registrazione europea della DOP «Salaparuta» oppure il marchio precedente della nota casa viti vinicola “Duca di Salaparuta s.p.a.”. La Prima sezione civile, ordinanza interlocutoria n. 12563/2024, chiamata a giudicare sulla nullità della registrazione europea della DOP «Salaparuta PDO-IT-A0795», e di accertamento di atti di concorrenza sleale (e risarcimento dei danni), ha infatti sollevato, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la questione pregiudiziale interpretativa davanti alla Corte Ue.

Il tema è quello del conflitto tra la protezione delle “indicazioni di qualità” e le pretese di soggetti (situati o meno - come nella presente fattispecie - nella zona tipica) che rivendichino un’esclusiva - con la registrazione o con l’uso come marchio individuale, in una data anteriore alla registrazione delle DOP o IGP - sul nome che costituisce l’indicazione e della sorte dei diritti di marchio, che preesistono alla protezione della indicazione di qualità riconosciuta in un secondo momento. A complicare il quadro, il fatto che la disciplina delle DOP e IGP, nel settore dei prodotti agro-alimentari, in generale, risponde “sia ad esigenze di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e del diritto della concorrenza, sia ad esigenze di matrice più schiettamente pubblicistica relative alle politiche comunitarie in campo agricolo”.

Il marchio «Salaparuta» della “Duca di Salaparuta Spa” è stato registrato nel luglio 1989. L’azienda ricorrente ricorda che la Casa Vinicola era stata fondata, nell’Ottocento, dalla famiglia Alliata, insignita del titolo di «Duca di Salaparuta», in una «zona del trapanese arida, non idonea alla coltivazione di specie bisognose di copiosa acqua, come la vite», con diffusione, sin da allora, sul mercato dei vini di vini rossi e bianchi, «adatti anche al gusto del Continente», commercializzati con i nomi «Corvo» e «Salaparuta», divenuti «i vini ufficiali dell’Italia unita, serviti ai ricevimenti delle Ambasciate d’Italia in tutto il mondo». Il segno distintivo riproduceva il titolo nobiliare del fondatore, Giuseppe Alliata di Villafranca, nella contrada «Corvo» di Casteldaccia che non aveva alcuna attinenza con il Comune di Salaparuta (un piccolo Comune siciliano della Valle del Belice) così come la produzione vinicola della relativa Cantina. (L’azienda è poi passata negli anni ’50 ad una società partecipata dalla Regione, quindi, nel 2001 alla Ilva di Saronno, già proprietaria della casa vinicola Florio, e infine acquistata dalla attuale società attrice).

La DOC «Salaparuta» è stata, invece, registrata, in Italia, nel febbraio 2006 e la DOP europea è stata registrata l’8 agosto 2009 (dal momento che si è seguita una procedura c.d. semplificata non vi è una data di «presentazione della domanda di registrazione» della DOP a livello europeo).

Secondo il giudice di merito, il conflitto tra la denominazione di origine e il marchio anteriore deve essere risolto secondo un criterio di prevalenza della denominazione di origine rispetto al marchio, anche anteriore, contenente termini identici, fatta salva la possibilità, per il titolare del marchio, di continuare a fare uso del marchio a certe condizioni.

Per la società ricorrente invece si può applicare l’articolo 43, comma II, Reg. CE n. 479/2008, recte 118 duodecies Reg. 1234/2007, che esclude la protezione della DOP o IGP, quando la denominazione considerata possa indurre in errore il consumatore, «a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale», in quanto tale norma era in vigore l’8 agosto 2009 «quando è iniziato e quando si è compiuto il procedimento che ha condotto alla registrazione e mantenimento nel registro della DOP in questione (31 dicembre 2014)».

Di qui il primo quesito: «Dica la Corte di Giustizia se le registrazioni DOP-IGP, nel settore vitivinicolo, di denominazioni preesistenti al Reg. 1234/2007, poi sostituito dal Reg. 1308/2013, quali, in particolare, la DOP “Salaparuta” PDO-IT-A0795 dell’8 agosto 2009, siano soggette, quanto all’impedimento determinato da anteriore marchio che, per notorietà e reputazione, sia tale da poter rendere decettiva la DOP-IGP in questione (“la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino”), all’art. 43, comma II, Reg. CE n. 479/2008, recte 118 duodecies Reg. 1234/2007 (poi art. 101, 2° comma, Reg. 1318/2013), che esclude la protezione della DOP o IGP, quando la denominazione considerata possa indurre in errore il consumatore, «a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale», oppure se la predetta norma sia inapplicabile alle denominazioni già beneficiarie di protezione nazionale prima della registrazione euro-unitaria, in applicazione del principio di certezza del diritto (Corte di Giustizia, sentenza del 22/12/2010 n. 120, Causa C-120/2008, Bavaria), secondo cui una situazione di fatto, di regola, purché non sia espressamente disposto il contrario, va valutata alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si è prodotta, con conseguente applicazione della normativa regolamentare anteriore, di cui al Reg. CE n. 1493/1999 e soluzione del conflitto tra la denominazione di origine e il marchio anteriore in base a quanto previsto da tale normativa, alla lettera b) del paragrafo 2 della sezione “F” dell’allegato VII di detto Regolamento».

La seconda questione invece sorge in caso di risposta negativa al quesito, e quindi laddove venisse confermata la valutazione del giudice di merito sulla applicazione della normativa preesistente (Reg. n. 1439/1999 e in particolare dall’allegato “F“). Ed è stata così posta: «Ove si affermi, in base alla risposta al primo quesito, la necessaria applicazione, alla situazione di fatto oggetto del presente giudizio, del Reg. n. 1493/1999, dica la Corte di Giustizia se la disciplina di cui all’Allegato “F” del Reg. 1493/1999, dettata per regolare il conflitto tra un marchio registrato per un vino o un mosto di uve che sia identico a denominazioni d’origine o indicazioni geografiche protette di un vino, esaurisca tutte le ipotesi di coesistenza tra i diversi segni e di proteggibilità delle denominazioni per vini ovvero residui comunque un’ipotesi di invalidità o non proteggibilità delle DOP o IGP posteriori, nel caso in cui l’indicazione geografica possa ingannare il pubblico circa la vera identità del vino a causa della reputazione di un marchio anteriore, in forza del principio generale di non decettività dei segni distintivi».

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