Amministrativo

Sanabile l'irregolarità degli atti processuali in forma cartacea o senza firma digitale

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Nel processo amministrativo telematico il mancato deposito digitale o l'assenza della firma digitale non provocano la nullità dell'atto. Lo ha stabilito la IV Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza aprile 2017 n. 1541. I giudici hanno affermato i seguenti principi: «a) dal 1 gennaio 2017, la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità dei menzionati atti ma solo ad una situazione di irregolarità; b) dal 1 gennaio 2017, il giudice amministrativo, a mente del combinato disposto degli artt. 44, comma 2, e 52, comma 1, c.p.a., deve ordinare alla parte che ha redatto, notificato o depositato un atto in formato cartaceo di regolarizzarlo in formato digitale nel termine perentorio all'uopo fissato».

In un’articolata sentenza che ripercorre i diversi indirizzi interpretativi i giudici amministrativi chiariscono di condividere le posizioni improntate a un minore formalismo. Analizzando le intenzioni del legislatore ritengono evidente la volontà di sostituire il processo amministrativo cartaceo con un processo telematico. « Il quesito che si pone è – si interrogano i giudici - se, a fronte di tale indiscusso indirizzo politico, un ricorso redatto non come documento informatico con sottoscrizione digitale, ma in forma (tradizionalmente) cartacea, diverga in modo così radicale dallo schema legale del processo da dover essere considerato del tutto inesistente, abnorme o nullo».
In primo luogo si esclude che l'atto sia inesistente. «Il ricorso non redatto o comunque non sottoscritto in forma digitale – precisa la sentenza - , benché certamente non conforme alle prescrizioni di legge, non diverge in modo così radicale dallo schema normativo di riferimento da dover essere considerato del tutto inesistente perché, anche alla luce del principio di strumentalità delle forme processuali, non si configura in termini di non atto». Per escludere la nullità ricordano che vale anche per il processo amministrativo il principio generale espresso dal comma 1 dell'articolo 156 del Cpc secondo il quale l'inosservanza di forme comporta la nullità degli atti del processo solo se espressamente previsto dalla norma. E nella disciplina manca proprio la previsione di nullità per difetto della forma e della sottoscrizione digitale.
Quindi, secondo il consiglio di Stato, la categoria che si può utilizzare è quella della irregolarità. Irregolarità che però deve sanata entro il termine assegnato da giudice, termine che è perentorio.

Consiglio di Stato - Sezione IV - Sentenza 4 aprile 2017 n. 1541

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