Sanzionabile il difensore non abilitato alle giurisdizioni superiori anche se affiancanto da altro avvocato titolato
Non può accedere al processo telematico amministrativo il professionista che non ha conseguito l'abilitazione
Il Consiglio della giustizia amministrativa siciliana pone il primo precednte sulla legittimità dell'applicazione di sanzioni al difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, anche se affiancato da altro difensore a ciò abilitato. La decisione n. 470/2023 del Cgars nel rigettare il ricorso rinvia allae autorità amministrative competenti la valutazione delle conseguenze anche disciplinari per l'avvocato che ha assistito la parte ricorrente in sede di appello senza possedere il titolo che lo abilita a patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori.
I giudici rilevano il difetto dello ius postulandi e sollecitano la valutazione del comportamento del professionista che ha assunto l'incarico in assenze delle prerogative abilitanti per accedere legittimamente al processo telematico amministrativo.
Il principio
In un giudizio incardinato dinanzi ad una giurisdizione superiore non può essere indicato come difensore un avvocato che non risulta iscritto all'albo per le giurisdizioni superiori, anche se nel giudizio è stato affiancato da altro avvocato sicuramente iscritto a tale albo; e ciò perché tale indicazione, indipendentemente dalla sottoscrizione di atti processuali, comporta ex se l'assunzione della qualità di difensore costituito, con l'astratta titolarità di una serie di prerogative processuali, tra cui l'accesso al Pat.
Il caso concreto
A seguito del principio affermato la decisione prescrive che vada definitivamente accertato - nelle competenti sedi amministrative - il difetto di iscrizione all'Albo speciale, che porrebbe il tema della liceità, per plurimi profili e non necessariamente solo disciplinari, delle condotte poste in essere sia da parte del difensore indicato, in caso di sua consapevolezza, sia di quello che ha sottoscritto l'atto processuale.
Il giudice siciliano, infine, demanda alla Segreteria:
1) l'esclusione del predetto difensore dall'accesso al Pat relativamente al presente giudizio, finché non fornisca prova dell'iscrizione all'Albo speciale;
2) la trasmissione della sentenza, per quanto di competenza – sia in ordine al definitivo accertamento circa l'iscrizione; sia alle conseguenze dell'illecito, ove effettivamente sussistente – al Consiglio nazionale forense e al Consiglio dell'ordine di appartenenza del difensore.