Il divieto per l’avvocato di interloquire con il magistrato fuori udienza e in assenza della controparte, in merito al procedimento in corso (articolo 53, comma 2, Cdf), si applica anche quando il legale agisca come parte in causa, assistito da un altro difensore. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Palma), con la sentenza n. 81 del 20 marzo 2026, affermando che non vi è alcuna disparità di trattamento rispetto alla parte “comune” – costituita da un cittadino non avvocato – che non è soggetta ad alcuna sanzione in caso di interlocuzione col giudice al di fuori dall’aula. L’avvocato infatti rimane soggetto ai doveri di correttezza e lealtà anche nella propria vita privata e, dunque, quando sia parte del procedimento, difeso da un collega.
Il caso è quello di un avvocato “stabilito”, parte in una causa civile, che aveva scritto direttamente via email al giudice, fuori udienza, inviandogli giurisprudenza a sostegno della propria tesi; dopo l’invito del magistrato a non farlo più, aveva mandato un’ulteriore email di scuse. Il CDD di Trento gli aveva inflitto il richiamo verbale.
Il legale ha impugnato la decisione sostenendo che non può ritenersi integrata la violazione dell’art. 53, in quanto tale precetto disciplina i doveri che riguardano il rapporto tra avvocato e magistrato, e non sarebbe applicabile all’avvocato che agisce solo come “parte in causa”.
Il Cnf nel confermare la sanzione sottolinea che il Cdd ha ritenuto violati anche i precetti deontologici dettati dagli artt. 2 e 9 comma 2° CDF che, rispettivamente estendono l’ambito di applicazione delle disposizioni deontologiche “anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione forense” (art.2 comma 1ultimo alinea) e stabiliscono doveri generali di probità, dignità, decoro e indipendenza “anche al di fuori dell’attività professionale”.
Si tratta, prosegue la decisione, di un argomento “dirimente” in quanto la violazione dell’art. 53 CDF costituisce una “specificazione dei generali doveri di correttezza e lealtà nell’esercizio della professione”.
Né, continua il Cnf, appare fondata l’eccezione del ricorrente secondo cui “la lettura (asseritamente) estensiva delle disposizioni deontologiche determinerebbe una disparità di trattamento con i soggetti, diversi dall’avvocato, parti del processo”. Come, infatti, “ben motivato” dal CDD, intanto può dirsi sussistente una “disparità di trattamento”, in quanto situazioni “analoghe” siano trattate in modo diverso: “mancando l’analogia delle situazioni (essendo diversa la posizione dell’avvocato, sebbene parte assistita in un processo, da quella di un comune cittadino), neanche può validamente eccepirsi una “illegittima discriminazione”.
Infine, per quanto concerne il profilo soggettivo, la sentenza ricorda che è sufficiente la c.d. suitas della condotta ai fini dell’addebito disciplinare. In altri termini, “è sufficiente la volontà consapevole dell’atto che si compie, non risultando necessaria, ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare, la consapevolezza dell’illiceità della condotta (dolo o colpa) ed essendo sufficiente la volontarietà dell’azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto; né l’illecito disciplinare è scriminato dalla buona fede”.

