La Corte di cassazione ha chiarito due aspetti delle esenzioni o riduzioni Imu che vanno riconosciute a enti pubblici su immobili destinati a fini istituzionali o non ancora effettivamente utilizzati a tali fini a causa dell’inagibilità del bene.
La Corte di cassazione - con la sentenza n. 26131/2026 – ha deciso una complessa controversia tra un Comune e la Regione a cui aveva ceduto taluni immobili per lo svolgimento di attività istituzionali o culturali connesse all’ente utilizzatore.
Il motivo accolto del Comune
In particolare il motivo del ricorso del Comune, accolto ora in sede di legittimità, riguardava il presupposto dell’esenzione su un bene che sarebbe stato destinato - secondo le intenzioni programmatiche della stessa Regione - a propria sede istituzionale. Senza però avere mai avviato il risanamento dell’immobile attraverso fatti indicatori della realizzazione della destinazione, ad esempio uno specifico progetto o uno stanziamento di fondi per realizzarlo.
La riduzione esclusa
La Corte nell’accogliere la domanda contro l’esenzione Imu sul bene che non era mai stato oggetto di concreta attività per destinarlo a sede della Regione - e che anzi era rimasta inattiva anche a fronte dell’incendio del bene nel frattempo verificatosi - cancella di fatto la riduzione dell’imposta comunale che la Regione aveva ottenuto per l’inagibilità del bene.
Infatti, come lamentato dal Comune mancava la specifica domanda per ottenere l’esenzione al 50 % sul bene collabente. Quindi, precisa la Cassazione, che nonostante la reale inagibilità del bene la riduzione Imu alla metà del dovuto non opera senza la domanda dell’obbligato e si tratta di lacuna che il giudice non può colmare con propria decisione.
La negata esenzione
Sul punto del riconoscimento della piena esenzione, per la finalità programmata di svolgere attività protetta all’interno dell’immobile, la Corte aveva già asserito con la sentenza n. 20515/2016 che “l’esenzione non spetta qualora l’immobile perda il carattere di strumentalità all’esercizio delle attività considerate oppure esca dalla sfera di disponibilità del soggetto” e che “ai fini dell’esenzione «debba (comunque) prevalere la destinazione, restando irrilevante l’eventuale impossibilità temporanea di utilizzo effettivo”. Con ciò declinando il principio secondo cui, «pur essendo vero che la “destinazione” dell’immobile, per “prevalere” ai fini del riconoscimento dell’esenzione, non può essere una destinazione che resti concretamente inattuata, è altrettanto vero che non ogni mancato utilizzo sia capace di escludere il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene».
La motivazione con cui La Cassazione aderisce alla prospettata imponibilità Imu del bene in questione è: “ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 546/1992, l’intenzione programmatica di destinare il bene allo svolgimento di una delle attività protette non è, di per sé, idoneo a giustificare l’esenzione, occorrendo che esso si concretizzi nella potenziale attitudine dell’unità immobiliare a realizzare lo scopo programmato attraverso l’avvio del relativo processo attuativo in termini tali da accreditare la consolidata proiezione del cespite alla finalità concepita».
Con tale ragionamento la Corte ha respinto il ricorso incidentale della Regione dove si affermava che la destinazione programmata dell’immobile per compiti istituzionali dell’ente rendeva applicabile l’esenzione anche senza l’utilizzo del bene, non essendovi indizi di un mutamento di destinazione del bene o una cessazione della sua strumentalità.
Risponde, infatti, la Cassazione che tale teorica idea di uso del bene impedisce, a monte, la stessa possibilità di apprezzare il suo mancato utilizzo come indizio di un mutamento della sua destinazione o della cessazione della strumentalità del cespite, giacché non si è mai realizzata, alla luce dei dati fattuali raccolti, l’assegnazione dell’immobile allo scopo programmatico, ideato per asservirlo alla sua funzione strumentale rispetto ai compiti istituzionali dell’ente. Il bene non ha mai assunto carattere di strumentalità rispetto all’esercizio delle attività considerate, in ragione del fatto che l’unità immobiliare non è mai venuta materialmente ad esistenza per lo scopo programmato.
No a esenzione per attività di enti non commerciali
Non è applicabile neanche l’esenzione che spetta - non soltanto se l’immobile sia direttamente utilizzato dall’ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali - ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli non commerciali. E sul punto la Corte declina il seguente principio di diritto: «ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 546/1992, l’intenzione programmatica di destinare il bene allo svolgimento di una delle attività protette non è, di per sé, idoneo a giustificare l’esenzione, occorrendo che esso si concretizzi nella potenziale attitudine dell’unità immobiliare a realizzare lo scopo programmato attraverso l’avvio del relativo processo attuativo in termini tali da accreditare la consolidata proiezione del cespite alla finalità concepita».

