Se l'amministratore di diversi stabili sposta i soldi dal condominio "A" al condominio "B" per coprirne i buchi, il condominio depauperato può richiedere i soldi direttamente al condominio che ne ha beneficiato. Si applica infatti l’articolo 2033 del codice civile in materia di ripetizione dell’indebito oggettivo e non invece, come sostenuto dal ricorrente, l’articolo 2043 che avrebbe richiesto una azione risarcitoria nei confronti dell’amministratore che ha agito in modo fraudolento. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25301/2026, affermando due principi di diritto e fornendo le coordinate per difendersi da una sorta di “schema Ponzi” riferito ai condomini: utilizzare la liquidità fresca di un soggetto per coprire i buchi precedenti.

Nel caso specifico un amministratore comune a più condomìni, tra il 2009 e il 2011, aveva effettuato movimentazioni di denaro tra i relativi conti per coprire ammanchi di cassa. In particolare, aveva trasferito 7.500 euro, mediante quattro assegni, dal conto di un condominio a quello di un altro. Il condominio depauperato aveva quindi chiesto la restituzione della somma ex art. 2033 c.c.; domanda accolta sia dal Tribunale sia dalla Corte d’appello di Genova.

Nel respingere il ricorso, la Terza sezione civile afferma che “lo spostamento patrimoniale tra i due condomini costituisce una dazione oggettivamente priva di causa (sine causa), che integra perfettamente la fattispecie astratta dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.”. Mentre “la circostanza che il trasferimento sia stato materialmente disposto dall’amministratore infedele non sposta la legittimazione passiva sostanziale”, che rimane in capo al condominio che ha ricevuto il denaro (non dovuto) e che dunque dovrà restituirlo al Condominio a cui è stato sottratto (che ha subito il depauperamento).

In questo contesto, l’azione di rivalsa e risarcimento verso l’amministratore “rimane una questione interna di responsabilità che non può paralizzare la pretesa restitutoria del solvens”.

«L’azione di ripetizione di indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c. – spiega la Cassazione - ha natura oggettiva ed è volta a ripristinare l’equilibrio patrimoniale alterato da uno spostamento di ricchezza privo di causa giustificativa, prescindendo dall’esistenza di un intento solutorio in capo al solvens o dall’errore di quest’ultimo».

«Ne consegue – continua il ragionamento affermando un principio di diritto - che, qualora l’amministratore comune a due condomini distragga, abusando dei propri poteri o commettendo un illecito penale, somme dal conto corrente dell’uno per accreditarle sul conto dell’altro al fine di ripianarne disavanzi di cassa, il trasferimento patrimoniale tra i due enti di gestione si configura come oggettivamente privo di causa (sine causa), legittimando il condominio depauperato ad agire direttamente in ripetizione ex art. 2033 c.c. nei confronti del condominio beneficiario». Mentre non rileva che la dazione, riconducibile alle sue ordinarie mansioni, benché effettivamente espletate in modo distorto o illecito, «sia stata determinata dalla condotta criminosa dell’amministratore comune infedele, la quale rileva esclusivamente nei rapporti interni di responsabilità tra quest’ultimo e i condomini amministrati».  

Con riguardo poi all’onere della prova, con un altro principio, la Suprema corte stabilisce che: «In tema di ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), qualora il solvens deduca di aver effettuato rimesse di denaro in favore dell’accipiens a mezzo di assegni bancari recanti la clausola di non trasferibilità intestati a quest’ultimo, e provi l’avvenuta emissione e consegna dei titoli, nonché l’addebito delle relative somme sul proprio conto corrente con corrispondenza di importi e numeri identificativi, si determina una presunzione legale iuris tantum di avvenuto pagamento in favore del beneficiario. Grava, pertanto, sull’accipiens l’onere di fornire la prova contraria del mancato incasso o dell’omesso accredito dei titoli, in applicazione del principio della “vicinanza della prova”, trattandosi di circostanza fattuale rientrante esclusivamente nella propria sfera di disponibilità».

 

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